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LEGGE 17 febbraio 1992, n. 190

Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona.

note: Entrata in vigore della legge: 18/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-3-1992 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come da ultimo modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:
"12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 22 della legge n. 191/1975 (Nuove norme per il servizio di leva), così come da ultimo modificato dalla legge n. 269/1991 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 22. - In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva:
1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;
1-bis) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;
2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;
3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;
4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;
7) vedovo o celibe con prole;
8) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
9) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;
10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;
11) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria;
12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni.
In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle forze armate, il Ministro per la difesa può non ins- erire nei manifesti di chiamata alla leva uno o più dei titoli elencati al primo comma.
Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del primo comma.
I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.
L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali".