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DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 77

Attuazione della direttiva 88/364/CEE in matria di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2002)
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Testo in vigore dal:  28-2-1992 al: 22-3-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 49 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/364/CEE del Consiglio del 9 giugno 1988, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Attività soggette
1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute dei lavoratori contro i rischi di esposizione durante il lavoro ai seguenti agenti chimici:
a) 2-naftilamina e suoi sali (numero C.A.S. 91-59-8);
b) 4-aminodifenile e suoi sali (numero C.A.S. 92-67-1);
c) benzidina e suoi sali (numero C.A.S. 92-87-5);
d) 4-nitrodifenile (numero C.A.S. 92-93-3).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea.