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LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57

Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze.

note: Entrata in vigore della legge: 19-02-1992
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Testo in vigore dal: 19-2-1992
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. In attuazione del secondo comma dell'articolo 11 della legge  1›
marzo 1975, n.  44,  e  successive  modificazioni,  e'  istituita  in
Firenze, presso l'opificio delle pietre dure, la scuola di  restauro,
di seguito denominata "scuola". 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
             - Il testo dell'intero art. 11 della  legge  n.  44/1975
          (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico,
          artistico e storico nazionale) e' il seguente: 
             "Art. 11. - L'antico opificio mediceo delle pietre dure,
          quale istituto  specializzato  per  il  restauro  di  opere
          d'arte operante sull'intero territorio nazionale e' diretto
          da  un  soprintendente   storico   e   d'arte   e   dipende
          direttamente dalla Direzione generale  antichita'  e  belle
          arti. 
             All'opificio compete  l'insegnamento  del  restauro,  in
          particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso
          e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto  centrale
          di restauro".