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LEGGE 1 marzo 1975, n. 44

Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  28-3-1975

Art. 11


L'antico opificio mediceo delle Pietre Dure, quale istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale è diretto da un soprintendente storico d'arte e dipende direttamente dalla Direzione generale antichità e belle arti.
All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale di restauro.