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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 49

Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/2/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  18-2-1992 al: 18-5-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 28 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intede per:
a) Stato-membro: uno Stato membro della Comunità economica europea;
b) Stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa di assicurazione;
c) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, semprechè entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;
d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento che copre il rischio;
e) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui è ubicato il rischio quando lo stesso è coperto da uno stabilimento situato in altro Stato membro;
f) unità di conto europea (ECU): quella definita all'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale della Comunità economica europea.
(Direttiva n. 88/357, art. 2).