stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 dicembre 1991, n. 421

Rifinanziamento di interventi in campo economico.

note: Entrata in vigore della legge: 18/1/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1993)
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 18-1-1992
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                  Fondo nazionale per l'artigianato 
  1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo  3  del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e  successive  modificazioni,  e'
conferita la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire  50
miliardi per il 1991, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001  dello   stato   di
previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando
l'accantonamento   "Rifinanziamento   del   Fondo    nazionale    per
l'artigianato". 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  3  del  D.L. n. 318/1987 (Norme
          urgenti  in  materia  di  agevolazioni   della   produzione
          industriale   delle   piccole   e   medie   imprese   e  di
          rifinanziamento degli interventi  di  politica  mineraria),
          come  modificato  dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n.
          181, e dall'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' il
          seguente:
             "Art. 3. - 1.  Per  il  finanziamento  dei  programmi  e
          progetti  di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e
          lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle  loro  diverse
          espressioni territoriali, artistiche e
          tradizionali    e'    istituito,    presso   il   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   in
          armonia  con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985,
          n. 443 il 'Fondo nazionale per l'artigianato'.
              1-bis. L'incremento del Fondo e'  disposto  annualmente
          dalla  legge  finanziaria,  ai sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come
          modificata dalla legge 23 agosto 1988, n.  362.
             2.  Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per
          cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra
          le medesime con decreto del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentito   il  Consiglio
          nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della  legge
          8  agosto  1985,  n.  443,  in base al numero delle imprese
          artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il
          reciproco del reddito pro-capite regionale secondo  i  dati
          disponibili  presso  l'Istituto  centrale di statistica nel
          periodo immediatamente precedente la ripartizione.
             3.  Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione
          e  sviluppo  del  settore,   di   rilevanza   nazionale   o
          ultraregionale,   con   riferimento   anche   ad  attivita'
          promozionali all'estero, l'utilizzo  della  restante  quota
          del   quindici   per   cento   e'  disposto  dal  Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  mentre
          quello   del  residuo  dieci  per  cento  e'  disposto  dal
          Consiglio nazionale dell'artigianato  presso  il  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per la
          istituzione del  sistema  informativo  e  dell'osservatorio
          economico  nazionale  dell'artigianato. Con proprio decreto
          il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure
          e  le  modalita' di erogazione delle somme, ivi compresa la
          verifica di attuazione delle iniziative.
             4.  Le  regioni  trasmettono  annualmente  al  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  una
          relazione sull'utilizzo dei fondi  ad  esse  trasferiti  ai
          sensi del comma 2.
             5.  Alla  copertura  dell'onere,  valutato  in  lire  40
          miliardi per il 1987, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto,
          ai  fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce 'Provvedimenti di
          sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio'.
             6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".