stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 giugno 1991, n. 181

Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.

note: Entrata in vigore della legge: 3/7/1991
nascondi
Testo in vigore dal:  3-7-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fondo nazionale per l'artigianato
1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è conferita la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1990.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è inserito il seguente:
"1-bis. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 318/1987, come modificato dall'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il 'Fondo nazionale per l'artigianatò.
1-bis. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
2. Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione.
3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.
4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.
5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce 'Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commerciò.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468/1978 è il seguente:
"3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
(omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;".