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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1991, n. 404

Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, sulla disciplina delle bombole per metano.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal: 1-4-1992
al: 14-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145,  concernente  modifiche  alla
legge 8 luglio 1950, n. 640, recante  disciplina  delle  bombole  per
metano; 
  Visto l'art. 5 della citata legge n. 145 del 1990, il quale prevede
l'emanazione del relativo regolamento di esecuzione; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 maggio 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 1991; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e
dei trasporti; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Capo I 
                        CAMPO DI APPLICAZIONE 
                               Art. 1. 
  1. Il presente regolamento si applica, in  base  alle  disposizioni
della legge 7 giugno 1990, n. 145, nonche' della legge 8 luglio 1950,
n. 640, come da questa modificato, alle bombole  per  metano  la  cui
capacita' non sia superiore a litri 150, ovvero ad un diverso  limite
di capacita' fissato con decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  della
legge n. 145 del 1990. 
  2. Nel presente regolamento per "comitato" si intende  il  comitato
di cui all'art. 12 della legge n. 640 del 1950 e per "fondo" il fondo
di cui all'art. 13 della stessa legge. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il testo dell'art. 5 della legge  n.  145/1990  e'  il
          seguente:
             "Art.  5  (Regolamento). - 1. Entro novanta giorni dalla
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   presente
          legge,   su   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, d'intesa con i  Ministri  del
          tesoro,  delle  finanze  e dei trasporti, viene emanato con
          decreto del Presidente della Repubblica il regolamento  per
          l'esecuzione  della  presente  legge, nonche' della legge 8
          luglio 1950, n. 640, come da questa modificata.    In  esso
          sono  fissati,  tra l'altro, i criteri e la periodicita' di
          determinazione da parte del Comitato dei contributi di  cui
          all'art.   3, nonche' le modalita' e i termini del relativo
          pagamento.
             2. Il regolamento previsto dal comma  1  sostituisce  il
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il
          primo giorno del secondo trimestre solare  successivo  alla
          sua pubblicazione".
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2 della legge  n.  145/1990  e'  il
          seguente:
             "Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Sono soggette alle
          disposizioni  della  presente  legge, nonche' della legge 8
          luglio 1950, n. 640, come da questa modificata, le  bombole
          per  metano la cui capacita' non sia superiore a litri 150.
          Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  d'intesa
          con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti".
             -  Il  testo  dell'art. 12 della legge n. 640/1950 e' il
          seguente:
             "Art. 12. - I corrispettivi previsti dagli articoli 9  e
          10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del
          Ministro  per  l'industria  e  commercio, di concerto con i
          Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:
              1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del
          commercio;
              2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
              3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
              4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
              5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei
          prezzi;
              6) due rappresentanti dell'Ente nazionale metano;
              7) un produttore di gas metano;
              8) un distributore o trasportatore di gas metano;
              9) due proprietari di bombole.
             Il decreto di nomina designa il presidente che e' scelto
          fra  i membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del comma
          precedente".
             -  Il  testo  dell'art.  13  della  medesima  legge   n.
          640/1950,  come  modificato  dall'art.  4  della  legge  n.
          145/1990, e' il seguente:
             "Art. 13. - I corrispettivi previsti dall'art. 10  della
          legge  affluiscono  ad  un  fondo amministrato dal comitato
          indicato nell'articolo  precedente  sul  quale  gravano  le
          spese di:
              1) collaudo e revisione delle bombole;
              2) manutenzione delle valvole delle stesse;
              3)  sostituzione  delle  bombole  che, in occasione dei
          collaudi e  delle  revisioni,  siano  dichiarate  non  piu'
          idonee all'uso;
              4)   assicurazione  per  responsabilita'  civile  verso
          terzi;
              5) funzionamento del comitato;
              6) punzonatura delle bombole.
            Sul fondo predetto grava altresi'  ogni  altra  spesa  di
          amministrazione   e   di   servizio,  ivi  comprese  quelle
          finalizzate  a  favorire  la   sicurezza   nell'uso   delle
          bombole".