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LEGGE 7 giugno 1990, n. 145

Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano.

note: Entrata in vigore della legge: 14/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
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Testo in vigore dal:  14-6-1990

Art. 4

Adeguamenti della normativa
1. Alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, terzo comma, le parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000";
b) all'articolo 3, alla fine del terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Il corrispettivo di punzonatura può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.";
c) all'articolo 6, primo comma, le parole: "da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 200.000 a lire 600.000";
d) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole.";
e) all'articolo 15, primo comma, le parole: "Entro due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quattro mesi";
f) gli articoli 9, 10, 11 e 18 sono soppressi.
2. La sanzione di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 luglio 1950, n. 640, non si applica ai detentori delle bombole, già in circolazione, di capacità compresa tra 66 e 150 litri, fino al momento della loro prima revisione, effettuata ai sensi della normativa vigente, successiva all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che richiamano i soppressi articoli 9 e 10 della medesima legge, devono intendersi riferite, ove possibile, ai contributi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della presente legge.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 640/1950, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3. - Le bombole di fabbricazione anteriore al 1› agosto 1948, se non appartengono alle amministrazioni statali, provinciali o comunali, si presumono di proprietà dell'Ente nazionale metano, a meno che sia intervenuta dichiarazione giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione.
L'Ente nazionale metano appone su ciascuna bombola una punzonatura speciale secondo le norme da emanare con il regolamento di cui all'art. 21.
Per ciascuna bombola è dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di L. 3.000, salvo che la punzonatura sia chiesta da amministrazioni statali, provinciali o comunali. Il corrispettivo di punzonatura può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato.
L'Ente nazionale metano cura la punzonatura anche delle bombole di sua proprietà".
- Il testo dell'art. 6 della predetta legge n. 640/1950, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6. - Chiunque, eccettuati i fabbricanti per l'invenduto, decorso il termine di cui all'art. 1, detiene, a qualsivoglia titolo, bombole per metano di precedente fabbricazione, idonee all'uso o che possano utilmente essere riparate, prive di punzonatura, è punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 600.000 per ciascuna bombola, oltre il sequestro delle bombole stesse per l'attribuzione all'Ente nazionale metano e la perdita della cauzione relativa.
Per quelle di fabbricazione posteriore, il possessore, decorsi trenta giorni dalla data della fattura rilasciata dal fabbricante al suo acquirente, senza che le bombole siano state presentate per la punzonatura, incorre nella pena dell'ammenda di cui sopra. Nella stessa pena incorrono i fabbricanti che omettono di ottemperare all'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo precedente, nonché i venditori di metano che riempiono bombole prive di punzonatura, dopo scaduto il termine di cui all'art. 1".
La sanzione dell'ammenda di cui all'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.
- Il testo dell'art. 13 della ripetuta legge n. 640/1950, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 13. - I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:
1) collaudo e revisione delle bombole;
2) manutenzione delle valvole delle stesse;
3) sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso;
4) assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
5) funzionamento del Comitato;
6) punzonatura delle bombole.
Sul fondo predetto grava altresì ogni altra spesa di amministrazione e di servizio, ivi comprese quelle finalizzate a favorire la sicurezza nell'uso delle bombole".
- Il testo dell'art. 15 della stessa legge n. 640/1950, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 15. - Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di cui all'art. 12 deve trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio un rendiconto accompagnato da una relazione del collegio dei revisori.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare".
- Gli articoli 9, 10, 11 e 18 della medesima legge n. 640/1950 così recitavano:
"Art. 9. - I proprietari di bombole per metano hanno diritto ad un corrispettivo per l'uso delle bombole stesse a carico del fondo di cui all'art. 13".
"Art. 10. - Gli utenti, ancorché proprietari di bombole per metano, sono tenuti, per ciascuna bombola posseduta, ad un corrispettivo giornaliero per l'uso delle stesse e per i servizi previsti dalla presente legge.
Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro la prima decade di ciascun trimestre.
In mancanza, esso è riscosso secondo le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, con ingiunzione dell'intendente di finanza della circoscrizione in cui risiede l'obbligato".
"Art. 11. - Nel caso di trasferimento del possesso di bombole il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente nazionale metano la denuncia del trasferimento, sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente nazionale metano o dell'autorità comunale locale che ne rilascia in calce la relativa dichiarazione.
Colui che ha trasferito il possesso ha tuttavia diritto al rimborso, a carico del nuovo possessore, della quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno del trasferimento del possesso delle bombole e quello in cui ha effetto la dichiarazione prodotta.
L'Ente metano, sotto la sorveglianza del Comitato di cui al successivo art. 12, provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, con le modalità stabilite dal regolamento".
"Art. 18. - L'obbligo di versare i corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge decorre dal giorno in cui sia cessata l'applicazione del contributo previsto dalle deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi che istituiscono o che prorogano la Cassa compensazione metano".
- Per il testo dell'art. 12 della medesima legge n. 640/1950 si veda la nota all'art. 1.