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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 401

Regolamento recante rideterminazione delle misure delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/1992
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Testo in vigore dal: 1-1-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  1959,
n. 1229, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407,
che attribuisce la facolta' di variare l'importo  dell'indennita'  di
trasferta  spettante  agli  ufficiali  giudiziari  ed  agli  aiutanti
ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso  articolo
tenendo  conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto nazionale
di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per la  famiglie  di
operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente;
  Vista  la  nota  dell'Istituto  nazionale  di statistica in data 21
settembre 1990 che individua nel  +  19,1  per  cento  la  variazione
percentuale verificatasi nel triennio agosto 1987-agosto 1990;
  Sentiti   i   rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  del
personale;
  Ritenuto che l'art. 1 della legge 26 luglio  1984,  n.  407,  debba
essere  integrato  con  quanto  previsto  dall'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 27 giugno 1991;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 ottobre 1991;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'indennita'  di  trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed
all'aiutante  ufficiale  giudiziario,  prevista  dall'art.  133   del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984,  n.  407,  e'
stabilita nella seguente misura:
    a) fino a sei chilometri: L. 2.140;
    b) fino a dodici chilometri: L. 3.930;
    c) fino a diciotto chilometri: L. 5.360;
    d)  oltre  i  diciotto  chilometri,  per  ogni  percorso  di  sei
chilometri o di frazione  superiore  a  tre  chilometri  di  percorso
successivo,  nella  misura  di  cui  alla lettera c), aumentata di L.
1.130.
  2. L'indennita' di trasferta dovuta  all'ufficiale  giudiziario  ed
all'aiutante   ufficiale  giudiziario  in  materia  penale,  prevista
dall'art. 142, sesto e settimo comma, nel testo sostituito  dall'art.
3  della  legge  26  luglio 1984, n. 407, come modificato dall'art. 8
della legge 15 gennaio  1991,  n.  14,  e'  corrisposta  dallo  Stato
forfettariamente  per ciascun atto nella misura di L. 570 compresa la
maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta  supera,  fra  andata  e
ritorno,  la  distanza  di  dieci  chilometri  o di venti chilometri,
l'indennita' e' corriposta dallo Stato, rispettivamente, nella  somma
di L. 1.430 e di L. 2.140.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  1959,
n. 1229, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1984, n. 407,
che attribuisce la facolta' di variare l'importo  dell'indennita'  di
trasferta  spettante  agli  ufficiali  giudiziari  ed  agli  aiutanti
ufficiali giudiziari stabilita nel primo comma dello stesso  articolo
tenendo  conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto nazionale
di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per la  famiglie  di
operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente;
  Vista  la  nota  dell'Istituto  nazionale  di statistica in data 21
settembre 1990 che individua nel  +  19,1  per  cento  la  variazione
percentuale verificatasi nel triennio agosto 1987-agosto 1990;
  Sentiti   i   rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  del
personale;
  Ritenuto che l'art. 1 della legge 26 luglio  1984,  n.  407,  debba
essere  integrato  con  quanto  previsto  dall'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 27 giugno 1991;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 ottobre 1991;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'indennita'  di  trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario ed
all'aiutante  ufficiale  giudiziario,  prevista  dall'art.  133   del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984,  n.  407,  e'
stabilita nella seguente misura:
    a) fino a sei chilometri: L. 2.140;
    b) fino a dodici chilometri: L. 3.930;
    c) fino a diciotto chilometri: L. 5.360;
    d)  oltre  i  diciotto  chilometri,  per  ogni  percorso  di  sei
chilometri o di frazione  superiore  a  tre  chilometri  di  percorso
successivo,  nella  misura  di  cui  alla lettera c), aumentata di L.
1.130.
  2. L'indennita' di trasferta dovuta  all'ufficiale  giudiziario  ed
all'aiutante   ufficiale  giudiziario  in  materia  penale,  prevista
dall'art. 142, sesto e settimo comma, nel testo sostituito  dall'art.
3  della  legge  26  luglio 1984, n. 407, come modificato dall'art. 8
della legge 15 gennaio  1991,  n.  14,  e'  corrisposta  dallo  Stato
forfettariamente  per ciascun atto nella misura di L. 570 compresa la
maggiorazione per l'urgenza; se la trasferta  supera,  fra  andata  e
ritorno,  la  distanza  di  dieci  chilometri  o di venti chilometri,
l'indennita' e' corriposta dallo Stato, rispettivamente, nella  somma
di L. 1.430 e di L. 2.140.