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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1991, n. 388

Misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 9/12/1991.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/1993)
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Testo in vigore dal:  9-12-1991 al: 7-2-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unità sanitarie locali per l'anno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il limite di crescita della spesa per acquisti di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato dall'11 al 22 per cento.
2. Per l'anno 1991 le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale sono determinate in lire 5.600 miliardi. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui, con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A con onere a carico dello Stato. Qualora l'importo dei mutui assunti dovesse eccedere le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio statale.
3. I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati a tasso di interesse annuo posticipato fisso o variabile in misura non superiore a quella massima stabilita in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. L'ammortamento decorre dal 1' gennaio 1993.
4. L'importo del mutuo è versato in unica soluzione a cura dell'istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito successivamente, in una o più soluzioni, in favore degli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali.
5. Per le stesse finalità di cui al comma 2, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi con l'osservanza delle modalità indicate nel presente articolo.