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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991, n. 385

Regolamento per il recepimento del protocollo d'intesa relativo alla definizione dei profili professionali del personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 luglio 1990, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1992)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-12-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visto l'art. 87 della Costituzione; 
   Vista la legge 11  luglio  1980,  n.  312,  concernente  il  nuovo
assetto retributivo funzionale del personale civile e militare  dello
Stato; 
   Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; 
   Visto l'art. 17, comma 1, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
concernente la disciplina dell'attivita' di Governo  e  l'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
   Visto che dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268,  e  dell'art.
1, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734, con l'art. 1  della
legge  11  luglio  1980,  n.  312,  si  evince  l'applicabilita'   di
quest'ultima legge al personale dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade; 
   Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65, che disciplina  con  normativa
specifica il personale dell'A.N.A.S. e che prevede  l'istituzione  di
una commissione paritetica con competenze  analoghe  a  quelle  della
commissione ex art. 10 della legge n. 312 del 1980; 
   Considerato che detta commissione piu' volte costituita non ha mai
iniziato i propri lavori; 
   Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica datato
5 marzo 1986, n. 68, il personale dell'A.N.A.S. e' stato inserito nel
comparto del personale delle aziende e  delle  amministrazioni  dello
Stato ad ordinamento autonomo; 
   Visto l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica datato 18 maggio 1987, n. 269, in base al  quale  dovevano
essere avviate, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  medesimo  decreto,  le  procedure   per   definire   i   profili
professionali, secondo le previsioni e le modalita' di  cui  all'art.
18 della legge quadro sul pubblico impiego; 
   Considerato che il predetto art. 12  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 269 del  1987  si  e'  limitato  a  stabilire  la
necessita'  di  definire  i  profili  professionali,  senza  tuttavia
individuarne le procedure; 
   Visto l'art. 2 della legge 5 luglio 1990, n. 183, che prevede: 
    la definizione dei profili professionali  dell'A.N.A.S.  mediante
intesa tra le delegazioni di parte pubblica e  sindacale,  costituite
ai sensi dei commi primo e quarto dell'art. 6 della  legge  29  marzo
1983, n. 93; 
    l'individuazione,  con  protocollo  redatto   d'intesa   con   le
organizzazioni sindacali, delle corrispondenze  fra  le  attribuzioni
delle  qualifiche   del   precedente   ordinamento   ed   i   profili
professionali del personale in questione, ai fini  dell'inquadramento
previsto dall'ottavo comma dell'art. 4 della legge n.  312  del  1980
con decorrenza giuridica 1› gennaio 1978 ed economica 1› luglio 1978; 
    l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi nono  e  decimo
dell'art. 4 della legge n. 312 del 1980 al medesimo personale; 
   Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto  in  data  22  febbraio
1991 dalle delegazioni di parte pubblica e  sindacale,  relativo  sia
alla definizione dei profili professionali  che  alla  individuazione
della  corrispondenza  tra  le  attribuzioni  delle  qualifiche   del
previgente  ordinamento  ed   i   profili   professionali   ai   fini
dell'inquadramento previsto dall'art. 4, comma ottavo, della legge n. 
312 del 1980; 
   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 maggio 1991 contenente due  osservazioni  concernenti
l'una  le  modalita'  di  accesso  e   di   mobilita'   fra   profili
professionali,  materia  che   appare   sottratta   alla   disciplina
regolamentare,   l'altra   l'adeguamento   dei   profili    dell'area
elaborazione dati ai criteri  previsti  per  il  comparto  Ministeri,
salvo  peculiarita'  di  taluni  contenuti  mansionistici   dell'area
informatica dell'Azienda: 
    per  quanto  riguarda  quest'ultima  osservazione,   si   ritiene
sussistano  le  peculiarita'  dei  contenuti   mansionistici   propri
dell'area elaborazione dati  dell'Azienda  per  cui  si  conferma  la
formulazione concordata; 
    circa  l'altra  osservazione,  la  legge  n.  183  del  1990,  di
disciplina dei profili dell'Azienda, prescrive la "definizione" degli
stessi. Il termine  "definizione"  sembra  consentire  oltre  che  la
ricognizione dei contenuti dei profili anche  la  individuazione  dei
diversi aspetti ad essi connessi,  quali  il  titolo  di  studio  per
l'accesso e gli sviluppi e  movimenti  all'interno  e  fra  le  varie
qualifiche funzionali mediante disciplina regolamentare; 
    del resto, mediante disciplina regolamentare sono stati  definiti
i profili professionali di tutti  i  comparti  del  pubblico  impiego
compresi gli aspetti relativi all'accesso ed alla mobilita'; 
    si conferma, percio', il protocollo d'intesa  sottoscritto  dalle
delegazioni di parte pubblica e sindacale il 22 febbraio 1991; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 2 agosto 1991, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo
1983, n.  93,  concernente  l'approvazione  del  suddetto  protocollo
d'intesa; 
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del  lavoro  e
della previdenza sociale e dei lavori pubblici; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
   1. Il protocollo d'intesa, che costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento, e' composto  dalla  tabella  A,  relativa  alla
definizione  dei  profili  professionali  del  personale   dipendente
dall'Azienda nazionale autonoma  delle  strade  e  dalla  tabella  B,
mediante la quale al personale in questione  viene  riconosciuta,  ai
fini dell'inquadramento ai sensi dell'art.  4,  ottavo  comma,  della
legge 11 luglio 1980, n. 312, la corrispondenza tra le qualifiche del
previgente ordinamento e le attribuzioni dei profili professionali. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 settembre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  GASPARI, Ministro per la funzione 
                                  pubblica 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
                                  CIRINO POMICINO, Ministro del 
                                  bilancio e della programmazione 
                                  economica 
                                  MARINI, Ministro del lavoro e della 
                                  previdenza sociale 
                                  PRANDINI, Ministro dei lavori 
                                  pubblici 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
   Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1991 
   Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 6 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
            Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma 5›, della Costituzione  conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - La legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego)
          contiene disposizioni che costituiscono  principi  e  norme
          fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica,
          in materia di pubblico impiego. 
            - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b)
          l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei  decreti
          legislativi  recanti  norme  di  principio  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
            e) l'organizzazione del lavoro ed i  rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali;". 
            - Il testo dell'art. 1, comma 1›, del D.P.R. n.  268/1976
          (Disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti  dei
          Ministeri) e' il seguente: 
            "Con decorrenza dal 1› luglio 1975, agli impiegati civili
          di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo  ed  agli
          operai  dello  Stato  provvisti  dell'assegno   perequativo
          pensionabile di cui alla legge 15 novembre  1973,  n.  734,
          escluso il personale di cui alla legge 7  giugno  1975,  n.
          259 e salvo quanto in particolare disposto con i successivi
          articoli 2 e 3, e'  corrisposta  una  somma  di  L.  20.000
          mensili, da assoggettare alle  sole  ritenute  erariali,  a
          conclusione dell'accordo del 17  marzo  1973  e  da  valere
          nell'ambito  della  definizione  del  contratto   triennale
          1976-78". 
            Il testo dell'art. 1, comma 2›, della legge  n.  734/1973
          (Concessione  di  un  assegno  perequativo  dei  dipendenti
          civili   dello   Stato   e   soppressione   di   indennita'
          particolari) e' il seguente: 
            "Sono   esclusi   dalla    corresponsione    dell'assegno
          perequativo di cui al precedente  comma  i  funzionari  con
          qualifica di dirigente, il personale di cui alla  legge  24
          maggio  1951,  n.  392,  il  personale   insegnante   delle
          universita' e degli istituti di  istruzione  universitaria,
          quello insegnante e non insegnante  delle  scuole  di  ogni
          ordine e grado e quello cui compete lo  stesso  trattamento
          economico  dei  docenti  delle   scuole   medie   e   delle
          universita',   i   dirigenti,   i   ricercatori    e    gli
          sperimentatori dell'Istituto superiore  di  sanita',  degli
          istituti  sperimentali   talassografici,   delle   stazioni
          sperimentali per l'industria  e  delle  scuole  statali  di
          ostetricia, il personale di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  649,  il  personale
          dell'Azienda   autonoma   delle   ferrovie   dello   Stato,
          dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
          dell'Azienda  di  Stato  per   i   servizi   telefonici   e
          dell'Amministrazione dei monopoli dello  Stato,  nonche'  i
          sottufficiali  e  le  guardie  del  Corpo  forestale  dello
          Stato". 
            - Il testo dell'art. 1 della  legge  n.  312/1980  (Nuovo
          assetto  retributivo-funzionale  del  personale  civile   e
          militare dello Stato) e' il seguente: 
            "Art.  1  (Area  di  applicazione).  -  Le   disposizioni
          contenute nel presente titolo si applicano  agli  impiegati
          civili ed agli operai  delle  amministrazioni  dello  Stato
          destinatari del decreto del Presidente della Repubblica  11
          maggio 1976, n. 268. 
            Sono esclusi i dirigenti, il personale  di  cui  all'art.
          25, undicesimo comma, della presente legge ed il  personale
          con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di
          direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 
            Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di  ricerca
          dell'Istituto  superiore  di  sanita',  ai  direttori,   al
          direttore di sezione e  sperimentatori  degli  istituti  di
          ricerca e di sperimentazione agraria e  talassografici,  ai
          direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali  per
          l'industria si applica in via provvisoria,  in  attesa  del
          definitivo assetto  degli  enti  medesimi,  il  trattamento
          economico dei  docenti  universitari.  A  tal  fine  per  i
          dirigenti di ricerca dell'Istituto  superiore  di  sanita',
          per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di
          ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per
          i direttori delle stazioni sperimentali per l'industria  si
          considerano  gli   stipendi   dei   professori   di   ruolo
          dell'Universita'; per  i  primi  ricercatori  dell'Istituto
          superiore di sanita' gli stipendi degli assistenti di ruolo
          maggiorati  del   30   per   cento;   per   i   ricercatori
          dell'Istituto superiore di sanita' e per gli sperimentatori
          degli istituti di ricerca e di  sperimentazione  agraria  e
          talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria
          gli stipendi degli assistenti di ruolo  maggiorati  del  10
          per cento. 
            L'Istituto  centrale  di  statistica  e'  autorizzato  ad
          estendere  al  dipendente  personale,  con   gli   appositi
          adattamenti, le disposizioni previste dalla presente  legge
          per il personale dei ministeri, mediante  deliberazione  da
          sottoporre  alle  amministrazioni  competenti,  sentite  le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
            Ai sensi dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n.  33,
          si provvede alla disciplina degli uffici  e  del  personale
          comunque  in  servizio  presso   il   Consiglio   nazionale
          dell'economia e del lavoro entro il limite della  dotazione
          organica complessiva di 120 posti. 
            Fino a quanto non sara' provveduto ai  sensi  del  citato
          art. 17, e nel rispetto comunque dei principi  che  saranno
          fissati  in  una  legge-quadro  sul  pubblico  impiego,  si
          applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti
          disposizioni, ivi comprese le norme di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748". 
            - Il testo dell'art. 4 della legge n. 65/1982  (Copertura
          finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica  di
          attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai
          dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle  strade  e
          disposizioni riguardanti l'organizzazione  e  l'ordinamento
          del personale dell'Azienda medesima) e' il seguente: 
            "Art. 4. - Per l'ANAS e' istituita presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Ufficio  del  Ministro  della
          funzione pubblica, un'apposita commissione  paritetica  con
          competenze analoghe a quelle previste per la commissione di
          cui all'art. 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
            La commissione, nominata con decreto del Ministro per  la
          funzione pubblica di concerto con  i  Ministri  dei  lavori
          pubblici e del tesoro, e' presieduta da un  Sottosegretario
          di Stato o, per sua delega,  da  un  dirigente  generale  e
          composta da quattro funzionari rappresentanti dell'ANAS, da
          un  rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri  -  Ufficio  della  funzione   pubblica,   da   un
          rappresentante   del   Ministero   del   tesoro    e    sei
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali  maggiormente
          rappresentative in sede aziendale. 
            I  lavori  relativi  alla  individuazione   dei   profili
          professionali devono essere ultimati entro il  31  dicembre
          1981". 
            -  Il  testo  dell'art.   1   del   D.P.R.   n.   68/1986
          (Determinazione   e   composizione    dei    comparti    di
          contrattazione collettiva, di cui all'art. 5  della  legge-
          quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1980,  n.  93)  e'  il
          seguente: 
            "Art. 1 (Determinazione dei  comparti  di  contrattazione
          collettiva). - I dipendenti delle pubbliche amministrazioni
          indicati nell'art. 1 e nel primo comma dell'art.  26  della
          legge-quadro sul pubblico impiego 29  marzo  1983,  n.  93,
          sono raggruppati nei seguenti  comparti  di  contrattazione
          collettiva: 
            1) comparto del personale dipendente dai Ministeri; 
            2)  comparto  del  personale  degli  enti  pubblici   non
          economici; 
            3) comparto del personale  delle  regioni  e  degli  enti
          pubblici non economici  da  esse  dipendenti,  dei  comuni,
          delle province, delle comunita' montane, loro  consorzi  ed
          associazioni; 
            4)  comparto  del  personale  delle   aziende   e   delle
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; 
            5)  comparto  del  personale   del   Servizio   sanitario
          nazionale; 
            6) comparto del personale delle istituzioni e degli  enti
          di ricerca e sperimentazione; 
            7) comparto del personale della scuola; 
            8) comparto del personale dell'universita'. 
            - Il testo dell'art. 12 del  d.P.R.  n.  269/1987  (Norme
          risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale
          per  il  triennio  1985-87,  riguardante  il  comparto  del
          personale dipendente dalle aziende o delle  amministrazioni
          dello Stato ad ordinamento autonomo) e' il seguente: 
            "Art. 12  (Profili  professionali).  -  1.  Entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          dovranno   essere   avviate   per   ciascuna   azienda   ed
          amministrazione autonoma le procedure per definire, ove non
          ancora  provveduto,  i  profili  professionali  secondo  le
          previsioni e le modalita' di cui all'art. 18 della legge 29
          marzo 1983, n. 93. Dette procedure dovranno essere concluse
          entro il 31 dicembre 1987. 
            2. In relazione alle  esigenze  derivanti  da  variazioni
          all'organizzazione   del   lavoro   o    alle    competenze
          dell'amministrazione, da innovazioni  tecnologiche,  ovvero
          da ampliamento di servizi, i  profili  professionali  ed  i
          relativi contenuti possono  essere  modificati  nell'ambito
          delle declaratorie di  legge  delle  rispettive  qualifiche
          funzionali o categorie o equipollenti. 
            3.  Nell'ambito  degli  accordi  decentrati  di  cui   al
          precedente titolo I potranno essere evidenziate proposte di
          modifica,   istituzione   o   soppressione    di    profili
          professionali. 
            4.  Le  singole  aziende  individuano,  d'intesa  con  le
          organizzazioni sindacali firmatarie  dell'accordo  recepito
          nel presente decreto, anche sulla scorta delle proposte  di
          cui  al  precedente  comma,  i  profili  professionali   da
          istituire, modificare o sopprimere, formulando le  relative
          proposte  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica   per
          l'attivazione della procedura prevista  dall'art.  6  della
          legge 29 marzo 1983, n. 93. 
            5. Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla
          revisione delle modalita' di accesso ai singoli  profili  e
          dei requisiti necessari. 
            6.  E'  fatto  salvo  comunque  quanto   previsto   dalla
          normativa speciale  vigente,  nelle  materie  del  presente
          articolo,  per  le  singole  aziende   ed   amministrazioni
          autonome". 
            - Il testo dell'art. 2 della legge n. 183/1990 (Norme per
          la definizione  dei  profili  professionali  del  personale
          dell'Azienda  nazionale  autonoma  delle   strade   e   per
          l'autorizzazione  alla  medesima  Azienda  a  sottoscrivere
          azioni per la Societa' italiana per il traforo autostradale
          del Fre'jus) e' il seguente: 
            "Art. 2. - 1. L'Azienda nazionale autonoma  delle  strade
          e' autorizzata a sottoscrivere ulteriori  azioni  di  nuova
          emissione riservate esclusivamente ad essa per aumento  del
          capitale  sociale   al   fine   di   mantenere   ferma   la
          partecipazione  azionaria  al   capitale   della   Societa'
          italiana per il traforo autostradale  del  Fre'jus  (SITAF)
          S.p.a. prevista dall'art. 6, primo comma, lettera b)  della
          legge 12 agosto 1982, n. 531, nella misura non superiore al
          40 per cento del capitale sociale". 
            - Il testo dell'art. 6, commi 1› e 4›, della gia'  citata
          legge n. 93/1983 e' il seguente: 
            "Art.  6  (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti   delle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo). 
            - 1. Per  gli  accordi  riguardanti  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri o dal Ministro per la  funzione  pubblica  da  lui
          delegato, che la presiede; dal  Ministro  del  tesoro,  dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e
          dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
            (Omissis). 
            4.   La   delegazione   sindacale   e'    composta    dai
          rappresentanti delle organizzazioni nazionali di  categoria
          maggiormente rappresentative su base nazionale". 
            - Il testo dell'art. 4, commi 8›, 9› e  10›,  della  gia'
          citata legge n. 312/1980 e' il seguente: 
            "Art. 4 (Primo inquadramento nelle qualifiche  funzionali
          del personale in servizio al 1› gennaio 1978). 
            (Omissis). 
            8.  Il  personale  le  cui  attribuzioni,  in  base  alla
          qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per
          le nuove qualifiche, dai profili professionali  di  cui  al
          precedente art. 3, e' inquadrato nelle qualifiche medesime,
          anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza
          di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al
          profilo assimilabile della stessa qualifica. 
            9. I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per  un
          periodo non inferiore a  cinque  anni  le  mansioni  di  un
          profilo  diverso  dalla  qualifica  rivestita  secondo   il
          vecchio ordinamento possono essere inquadrati,  a  domanda,
          previo parere favorevole della commissione  d'inquadramento
          prevista dal successivo art. 10, nel profilo  professionale
          della   qualifica   funzionale   relativa   alle   mansioni
          esercitate. 
            10. Il  personale  che  ritenga  di  individuare  in  una
          qualifica funzionale superiore a quella  in  cui  e'  stato
          inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da  almeno
          cinque  anni  puo'  essere   sottoposto,   a   domanda   da
          presentarsi entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della presente legge e previa  favorevole  valutazione  del
          consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa
          ad   accertare   l'effettivo   possesso   della    relativa
          professionalita'". 
            Il testo dell'art. 5 della legge n.  254/1988  (Norme  in
          materia  di  primo  inquadramento  nella   nona   qualifica
          funzionale  per  il  personale  appartenente  al   comparto
          ministeriale  ed   a   quello   delle   aziende   e   delle
          amministrazioni   dello   Stato,    nonche'    disposizioni
          transitorie per l'inquadramento nei  profili  professionali
          del personale ministeriale) e' il seguente: 
            "Art. 5. -  1.  Ai  corsi  di  riqualificazione  previsti
          dall'art. 2  del  decreto-legge  6  giugno  1981,  n.  283,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  1981,
          n. 432, e' ammesso anche il personale assunto  in  servizio
          successivamente alla data del 13 luglio 1980  e  fino  alla
          data di entrata in vigore della presente legge, che non sia
          stato inquadrato, ai sensi dell'ottavo  comma  dell'art.  4
          della  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  in  un   profilo
          professionale ascritto a  qualifica  funzionale  o  livello
          superiore rispetto  alla  qualifica  funzionale  o  livello
          corrispondente alla qualifica di assunzione in servizio. 
            2. Ferme restando, per il personale di cui al primo comma
          dell'art. 2  del  decreto-legge  6  giugno  1981,  n.  283,
          convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n.
          432, le decorrenze e le modalita' degli  inquadramenti  nei
          profili professionali di  livello  superiore  previste  nel
          terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto  in
          servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980  sara'
          inquadrato, anche  in  soprannumero,  con  effetto  dal  1›
          gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto  anno
          dalla data di assunzione in servizio di ruolo".