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LEGGE 5 luglio 1990, n. 183

Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e per le autorizzazioni alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni della Società italiana per il traforo autostradale del Frèjus (SITAF).

note: Entrata in vigore della legge: 28/7/1990
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Testo in vigore dal:  28-7-1990

Art. 2

Profili professionali del personale
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
1. La definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene effettuata mediante intesa tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale, costituite ai sensi dei commi primo e quarto dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tale intesa è recepita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Le corrispondenze fra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali di cui al comma 1, ai fini dell'inquadramento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono individuate con protocollo redatto d'intesa con le organizzazioni sindacali.
3. Gli inquadramenti del personale, in applicazione del comma 2, decorrono, ai fini giuridici, dal 1› gennaio 1978 e, ai fini economici, dal 1› luglio 1978.
4. Nei confronti del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano le disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 7 luglio 1988, n. 254. Il termine di cui al decimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di apposito avviso relativo ai provvedimenti di primo inquadramento di cui al comma 2 del presente articolo.
Note all'art. 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 12 del D.P.R. n. 269/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo) è il seguente: "1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate per ciascuna azienda ed amministrazione autonoma le procedure per definire, ove non ancora provveduto, i profili professionali secondo le previsioni e le modalità di cui all'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Dette procedure dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 1987".
- Il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 6 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) è il seguente: "Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
(Omissis).
La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale".
- Il testo dei commi ottavo, nono e decimo dell'art. 4 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:
"Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente art. 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica.
I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo art. 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.
Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità".
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 254/1988 (Norme in matera di primo inquadramento della nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale) è il seguente:
"Art. 5 (Ammissione ai corsi di riqualificazione del personale ministeriale assunto dopo la data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312). - 1. Ai corsi di riqualificazione previsti dall'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, è ammesso anche il personale assunto in servizio successivamente alla data del 13 luglio 1980 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sia stato inquadrato, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in un profilo professionale ascritto a qualifica funzionale o livello superiore rispetto alla qualifica funzionale o livello corrispondente alla qualifica di assunzione in servizio.
2. Ferme restanto, per il personale di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le decorrenze e le modalità degli inquadramenti nei profili professionali di livello superiore previste nel terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto in servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980 sarà inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data di assunzione in servizio di ruolo".