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LEGGE 27 novembre 1991, n. 378

Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro.

note: Entrata in vigore della legge: 15/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
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Testo in vigore dal:  15-12-1991 al: 31-5-1994
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ferme le attribuzioni del Ministro del tesoro previste dalle leggi vigenti, alla Direzione generale del tesoro sono attribuite le seguenti competenze:
a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione di previsioni di breve, medio e lungo periodo nelle materie di competenza della Direzione generale; valutazione degli effetti dei provvedimenti del Tesoro;
b) gestione della tesoreria dello Stato; contabile del portafoglio; debito pubblico; elaborazione delle previsioni di fabbisogno a cadenza mensile, annuale e pluriennale;
c) partecipazione agli organi di istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario; partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico o finanziario; disciplina delle attività di investimento, partecipazioni e finanziamenti esteri in Italia e italiani all'estero; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e alle relative assicurazioni, nonché controllo degli enti operativi del settore; trasferimenti unilaterali e aiuti allo sviluppo; gestioni dei pagamenti all'estero;
d) attività connesse alla politica monetaria, valutaria e creditizia; incentivazioni all'economia; ricorso ai mercati finanziari; sorveglianza dei mercati; vigilanza sull'Istituto di emissione e sull'Ufficio italiano dei cambi; vigilanza in materia di risparmio e determinazioni conseguenti alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; monetazione metallica e cartacea dello Stato;
e) affari generali e servizi speciali; concessione di indennizzi dovuti a connazionali per i beni perduti all'estero a causa di guerra o di nazionalizzazioni operate da Stati esteri; contenzioso valutario; entrate del Tesoro; rimborsi; affari stralcio contratti e danni di guerra; terremotati; rimborso di rendite ad enti previdenziali; regolarizzazione di posizioni assicurative dell'INPS del personale dell'ex Africa italiana.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono ripartite tra cinque servizi ed un ufficio ispettivo centrale con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, prevedendo anche l'attribuzione di deleghe, anche permanenti, ai fini del coordinamento orizzontale o funzionale. Con le stesse modalità si provvede a modificare, integrare o aggiornare le attribuzioni dei singoli servizi, riordinando e riarticolando il numero e le competenze delle singole divisioni, al fine di conseguire la migliore efficienza e la specializzazione funzionale nei compiti istituzionali. Restano in ogni caso salve le competenze spettanti alle singole amministrazioni, nelle materie di cui al comma 1, in base alle leggi vigenti.
3. A ciascun servizio è preposto un dirigente generale di livello di funzione C.
4. La Direzione generale del debito pubblico e la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso sono soppresse e le relative competenze sono attribuite alla Direzione generale del tesoro.