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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1991, n. 361

Regolamento per il passaggio dei docenti, ricercatori e non docenti, nonchè dei beni mobili ed immobili dell'Istituto di magistero pareggiato di Catania all'Università degli studi di Catania.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/11/1991
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 30-11-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951,
n.  1160, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e'
stato approvato lo statuto dell'Istituto universitario  di  magistero
pareggiato di Catania;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 12
maggio 1989, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  -  serie generale - n. 111 del 15 maggio 1989, con il quale
e' stato approvato il piano di sviluppo dell'universita' per gli anni
1986-90;
  Preso  atto  che  detto  piano  prevede   la   istituzione   presso
l'Universita'   di  Catania  della  facolta'  di  magistero  mediante
statizzazione del menzionato Istituto universitario di magistero;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme  sul  piano  di
sviluppo  dell'universita'  e  per  l'attuazione  del  predetto piano
quadriennale 1986-1990;
  Atteso che l'art. 9 della suddetta legge 7  agosto  1990,  n.  245,
istituisce la facolta' di magistero presso l'Universita' di Catania e
sopprime  l'Istituto  universitario di magistero pareggiato di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1160,  a
decorrere dall'anno accademico 1990-91;
  Considerato che ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 245, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi
entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della legge stessa
dovranno essere disciplinate le modalita' relative al  passaggio  del
personale  docente, ricercatore e personale non docente del soppresso
Istituto universitario di magistero, sopramenzionato, nonche'  quelle
relative ai beni mobili ed immobili in uso all'Istituto stesso;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la
disciplina   dell'attivita'   del   Governo   e  l'ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale sono contenute norme
per l'adozione e l'emanazione dei regolamenti;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale in data 27 giugno 1991;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 settembre 1991;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  In  attuazione  dell'art.  9 della legge 7 agosto 1990, n. 245,
nello statuto dell'Universita' degli studi  di  Catania  e'  inserito
l'ordinamento  degli  studi gia' previsto dallo statuto del soppresso
Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania.
          AVVERTENZA;
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Per  il  testo dell'art. 9 della legge n. 245/1990 si
          veda in nota all'art. 1.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 9 della legge n. 245/1990 (Norme
          sul piano triennale  di  sviluppo  dell'universita'  e  per
          l'attuazione   del  piano  quadriennale  1986-1990)  e'  il
          seguente:
             "Art. 9 (Statizzazione  dell'Istituto  universitario  di
          magistero   di   Catania).   -   1.   E'  istituita  presso
          l'Universita'  di  Catania  la   facolta'   di   magistero.
          L'Istituto   universitario   di   magistero  pareggiato  di
          Catania,  istituito  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  18  settembre  1951,  n.  1160,  e' soppresso a
          decorrere dall'anno accademico 1990-1991.
             2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, da
          emanare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge su proposta del Ministro, sono dettate
          le norme per disciplinare:
               a)  il  passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli
          assistenti del ruolo ad esaurimento  e  l'inquadramento  in
          ruolo  nell'Universita'  di Catania del personale tecnico e
          amministrativo di ruolo in servizio presso l'Istituto  alla
          data  di  pubblicazione  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7,  comma  1,  della
          presente  legge,  nonche'  il  passaggio,  a  domanda,  dei
          docenti di ruolo presso altre facolta' dell'Universita'  di
          Catania  che,  alla  stessa  data, abbiano svolto attivita'
          didattica nel predetto Istituto in qualita' di incaricati o
          supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382, e suc-
          cessive modificazioni e integrazioni;
               b) le modalita'  per  il  passaggio  in  proprieta'  o
          comunque   in  uso  dei  beni  mobili  ed  immobili,  delle
          strutture e delle attrezzature dello stesso Istituto;
               c)  la  successione  dell'Universita'   nei   rapporti
          giuridici facenti capo ad esso".