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LEGGE 7 agosto 1990, n. 245

Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990.

note: Entrata in vigore della legge: 5/9/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1998)
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Testo in vigore dal:  5-9-1990

Art. 9

Statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania
1. È istituita presso l'Università di Catania la facoltà di magistero. L'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1990-1991.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro, sono dettate le norme per disciplinare:
a) il passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'Università di Catania del personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge, nonché il passaggio, a domanda, dei docenti di ruolo presso altre facoltà dell'Università di Catania che, alla stessa data, abbiano svolto attività didattica nel predetto Istituto in qualità di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni;
b) le modalità per il passaggio in proprietà o comunque in uso dei beni mobili ed immobili, delle strutture e delle attrezzature dello stesso Istituto;
c) la successione dell'Università nei rapporti giuridici facenti capo ad esso.
Nota all'art. 9:
- I testi degli articoli 113 e 114 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), e successive modificazioni e integrazioni, sono i seguenti:
"Art. 113 (Conservazione degli incarichi). - Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facoltà, sono prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso università statali o non statali.
Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale.
Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa facoltà ad altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una vacanza dichiarata dalla facoltà a seguito di trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina la facoltà non intenda provvedere mediante chiamata.
La stessa norma si applica altresì per i corsi di laurea di nuova istituzione.
Gli incaricati supplenti già in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere riconfermati sul posto, sempre in qualità di supplenti, ove il titolare sia collocato in aspettativa".
"Art. 114 (Conferimento di supplenze). - Fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità per professore associato, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, semprechè per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo, e per i quali sia comprovata l'impossibilità di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Non possono comunque essere coperti per supplenza gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato (40/b).
Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.
Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo.
Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9. anche se a tempo pieno".