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LEGGE 8 novembre 1991, n. 356

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.

note: Entrata in vigore della legge: 10/11/1991
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-11-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante  disposizioni
in  materia  di  custodia  cautelare,  di avocazione dei procedimenti
penali per reati di criminalita' organizzata e  di  trasferimenti  di
ufficio  di  magistrati  per  la  copertura  di uffici giudiziari non
richiesti, e' convertito in legge con le modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante  disposizioni
in  materia  di  custodia  cautelare,  di avocazione dei procedimenti
penali per reati di criminalita' organizzata e  di  trasferimenti  di
ufficio  di  magistrati  per  la  copertura  di uffici giudiziari non
richiesti, e' convertito in legge con le modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163.