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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1991, n. 348

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori, nonchè del regime fiscale di taluni redditi di capitale, della disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/11/1991.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1992)
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Testo in vigore dal: 2-11-1991
al: 1-1-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti criteri  di  applicazione  dell'imposta  sul
valore aggiunto, delle tasse per  i  contratti  di  trasferimento  di
titoli o valori, nonche' del regime  fiscale  di  taluni  redditi  di
capitale, della disciplina del versamento di  acconto  delle  imposte
sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato  dall'articolo  3
del  decreto-legge  27  aprile   1990,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,  e'  soppressa  la
lettera d- ter. 
  2. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  come  da  ultimo  modificato
dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo periodo, dopo le parole: "la soprattassa e'  elevata
al 40 per cento;" sono inserite le seguenti: "se la  regolarizzazione
avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per  il
secondo anno successivo la soprattassa e' elevata al 60 per cento;"; 
    b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le  parole:  ";
se risultano regolarizzati entro il termine  di  presentazione  della
dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte
a tre quarti.". 
  3. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato  dall'articolo  3
del  decreto-legge  27  aprile   1990,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.  165,  le  parole:  "ad
eccezione dei casi previsti alle lettere d-bis) e d-ter) del  secondo
comma"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ad  eccezione  del  caso
previsto alla lettera d-bis) del secondo comma". 
  4. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22,
comma 1, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e  successivamente
modificato con l'articolo 1, comma 5, lettera b),  del  decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202, dopo la lettera e- bis) e' aggiunta la seguente: 
   "e-ter) non e' ammessa in detrazione  l'imposta  relativa  a  beni
immobili acquistati in comunione o in comproprieta' con soggetti  per
i quali non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.". 
  5. La  percentuale  di  riduzione  della  base  imponibile  di  cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si
applica anche ai corrispettivi di  godimento  periodicamente  versati
dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case  di
abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.  408,
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  fruenti  o  meno  del
contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 hanno effetto a  decorrere
dal 1 gennaio 1990;  le  variazioni  dell'imponibile  o  dell'imposta
relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo  compreso  fra
il 1 gennaio 1990 e la data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai  sensi
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991. 
  7. Nel quarto comma dell'articolo 74  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:  "La  stessa  autorizzazione  puo'  essere   concessa   agli
esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburante  per  uso   di
autotrazione". 
  8. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della  legge  29
dicembre  1990,  n.  405,  deve  intendersi  concernente   tutte   le
operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  9. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Nel caso di affitto di azienda, perche'  possa  avere  effetto  il
trasferimento  del  beneficio  di  utilizzazione  della  facolta'  di
acquistare  beni  e  servizi  per  cessioni  all'esportazione,  senza
pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, e'  necessario  che
tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo  contratto
e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio IVA competente per territorio". 
  10. La disposizione di cui al comma 9  si  applica  dal  trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. 
Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente,  sono
fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione  e
sono considerate valide  le  operazioni  effettuate  dall'affittuaria
nell'esercizio della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo  8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
introdotto dal comma 9. 
  11. La disposizione contenuta nell'articolo 26-  bis  del  decreto-
legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 28  febbraio  1990,  n.  38,  deve  intendersi  nel  senso  che
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere  di
urbanizzazione primaria e  secondaria  di  cui  al  numero  22  della
tabella A, parte seconda, allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati
nell'articolo 54 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
ottobre 1975, n. 803, e  successive  modificazioni,  ivi  compresi  i
manufatti per sepoltura, nonche' le aree destinate  alla  costruzione
ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di  aree,  di  loculi
cimiteriali e di altri manufatti  per  sepoltura,  non  costituiscono
attivita' di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul  valore
aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non  si
fa luogo a rimborso di imposte  gia'  pagate  ne'  e'  consentita  la
variazione di cui all'articolo 26 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  12. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo  72  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  sostituito
dal seguente: 
   "5) all'Istituto universitario europeo e alla  Scuola  europea  di
Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali". 
  13. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo  comma,
della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato  dall'articolo  1,
comma 3, della legge  29  dicembre  1987,  n.  550,  anziche'  almeno
novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore
aggiunto devono essere pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  almeno
sessanta giorni prima della data stabilita per  la  loro  entrata  in
vigore. 
  14. Gli interessi di cui  all'articolo  38-  bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come  modificato
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile  1990,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si
intendono dovuti anche per i rimborsi relativi  a  periodi  inferiori
all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del  loro
pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946  del
codice civile.