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LEGGE 19 ottobre 1991, n. 337

Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico.

note: Entrata in vigore della legge: 31/10/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  31-10-1991 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. A favore dei connazionali trattenuti in Iraq e Kuwait, individuati con decreto del Ministro degli affari esteri, sono sospesi tutti i termini collegati agli adempimenti stabiliti a loro carico da leggi tributarie, ivi compresi quelli relativi ai tributi locali, nonché da leggi in materia di previdenza e assistenza sociale.
2. La sospensione opera per i termini la cui scadenza è compresa tra il 2 agosto 1990 e il sessantesimo giorno successivo a quello del rientro in Italia dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.
3. Il recupero dei tributi e dei contributi non versati per effetto della sospensione avverrà, senza la corresponsione di soprattasse, interessi, pene pecuniarie e oneri accessori, nei termini e con le modalità da stabilirsi rispettivamente con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
4. I termini per i versamenti d'acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, sospesi ai sensi del comma 1, sono prorogati sino alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui l'acconto si riferisce.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 11 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.