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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 301

Attuazione della direttiva n. 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, a norma dell'art. 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

note: Entrata in vigore: 5/10/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  5-10-1991 al: 31-12-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/647/CEE, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, addottata nella riunione del 2 agosto 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Gli enti creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, osservano costantemente le prescrizioni concernenti i requisiti patrimoniali minimi stabilite ai sensi del presente decreto e contengono l'operatività entro i conseguenti limiti.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza creditizia, emana istruzioni di carattere generale dirette a stabilire tali requisiti e a fissare le relative metodologie di computo.
3. Almeno semestralmente gli enti creditizi trasmettono alla Banca d'Italia le segnalazioni necessarie ad accertare il possesso dei requisiti patrimoniali minimi. Tali segnalazioni sono approvate dagli amministratori e trasmesse entro il termine di quattro mesi dalla data di riferimento, abbreviabile a non meno di un mese. La Banca d'Italia può richiedere ulteriori segnalazioni a scadenze intermedie e con formalità semplificate.
4. La Banca d'Italia può stabilire, in casi particolari, requisiti patrimoniali minimi più restrittivi di quelli determinati sul piano generale.