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LEGGE 14 agosto 1991, n. 280

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti.

note: Entrata in vigore della legge: 13/9/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-9-1991 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e succes- sive modificazioni. Sono esclusi dal presente beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 308/1981 reca: "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti".
- La legge n. 313/1968 reca: "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra".