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LEGGE 8 agosto 1991, n. 279

Indennità di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta.

note: Entrata in vigore della legge: 13/9/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/1996)
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Testo in vigore dal: 20-8-1996
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Ai  magistrati  dell'ordine  giudiziario,  ai  dirigenti  delle
amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  ed  al
personale ad essi collegato, ai dirigenti  degli  enti  pubblici  non
economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,  agli  appartenenti
alle forze armate, esclusi i militari di leva, graduati e di  truppa,
ed ai  corpi  militarmente  organizzati  in  possesso  di  qualifiche
dirigenziali, in servizio presso uffici  aventi  sede  nella  regione
Valle  d'Aosta,  che   abbiano   sostenuto   con   esito   favorevole
l'accertamento della conoscenza della lingua francese, e' attribuita,
con decorrenza 1 gennaio  1991,  un'indennita'  speciale  di  seconda
lingua, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le
stesse modalita' previste per il personale corrispondente in servizio
presso uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige. 
 (( 1-bis. Per gli appartenenti alle  Forze  armate,  graduati  e  di
truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle
d'Aosta, si intende applicato, per  l'erogazione  dell'indennita'  di
seconda lingua, lo stesso criterio di cui all'articolo 3 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287)).