stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1988, n. 287

Norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/7/1988
nascondi
Testo in vigore dal:  26-7-1988

Art. 3

1. Ai dipendenti indicati nell'art. 1, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennità speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennità nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986:
1a fascia: personale inquadrato al 7° livello retributivo e superiori: L. 210.405;
2a fascia: personale inquadrato al 5° e 6° livello retributivo: L. 175.338;
3a fascia: personale inquadrato al 4° e 3° livello retributivo: L. 140.270;
4a fascia: personale inquadrato al 2° e 1° livello retributivo: L.
126.243.
A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennità viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi:
1a fascia: L. 241.965;
2a fascia: L. 201.638;
3a fascia: L. 161.310;
4a fascia: L. 145.179.
2. Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta.
3. L'indennità speciale di bilinguismo è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalità previste dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454.