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LEGGE 11 agosto 1991, n. 275

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno".

note: Entrata in vigore della legge: 11/9/1991
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Testo in vigore dal: 11-9-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea:
    1) dopo le parole: "in maggioranza ai medesimi," sono aggiunte le
seguenti  "oppure  formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35
anni di eta'";
    2) dopo le parole: "nonche' per la  fornitura  di  servizi"  sono
soppresse  le seguenti: "nei settori dell'agricoltura, dell'industria
e del turismo e";
    b) al comma 1, lettera c):
    1) le parole "per la durata di un triennio" sono  sostituite  con
le seguenti: "per la durata di un biennio";
    2) le parole: "e del 25 per cento per il terzo" sono soppresse;
    3)  le  parole: ". Per il terzo anno di contributo e' concedibile
sempreche' dal progetto medesimo detto contributo risulti  necessario
per   consentire   l'equilibrio   economico  delle  iniziative"  sono
soppresse;
    c) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
  "1-quater. - Nelle societa' di cui al comma 1 e' nullo ogni atto di
trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di  soci
di  eta'  compresa  tra  i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano
tale  requisito,  ove  stipulato  entro  dieci  anni  dalla  data  di
presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.";
    d) al comma 2 e' soppressa la lettera a);
    e)  al  comma  2, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e quelle promosse da societa' costituite  esclusivamente  da
giovani";
    f) il comma 3 e' soppresso;
    g)  al  comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di
promozione di cultura imprenditoriale. Il comitato, su direttiva  del
Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno, e con le
proprie procedure, puo' gestire progetti ed interventi relativi  alla
imprenditorialita'  giovanile,  alle  piccole  e medie imprese e allo
sviluppo  locale   utilizzando   risorse   regionali,   nazionali   e
comunitarie.";
    h)  al  comma  5  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
comitato dura in carica quattro anni.";
    i) al comma 6 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Il
periodo  trascorso  dal  personale  degli  organismi  dell'intervento
straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali e
delle societa' partecipate, in servizio presso la segreteria  tecnica
del  comitato  per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile,
e' considerato valido a tutti gli effetti da parte degli enti e delle
societa' di provenienza. Gli organismi dell'intervento  straordinario
e  degli enti di gestione delle partecipazioni statali sono tenuti ad
assicurare al personale di cui al presente comma tutti  gli  sviluppi
di  carriera e di retribuzione riconosciuti al personale che continua
a prestare la propria opera presso gli organismi e gli enti medesimi.
In tale ambito dovra' essere adeguatamente  considerata  la  qualita'
dell'attivita'  svolta  dai  propri  dipendenti  presso la segreteria
tecnica del comitato per  lo  sviluppo  di  nuova  imprenditorialita'
giovanile,  quale  risulta  anche  dagli  incarichi  e dai livelli di
responsabilita' attribuiti dallo stesso comitato.";
    l) al comma 7- bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
comitato costituito presso l'Ufficio del Ministro per gli  interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno,  mediante  apposite convenzioni, puo'
prestare assistenza tecnica alle regioni nella gestione  delle  leggi
regionali  per  lo  sviluppo  della  imprenditorialita'  giovanile  e
dell'artigianato.";
    m) al comma 8 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il
nucleo di valutazione dura in carica tre anni.";
    n)  al  comma  11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E'
costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo  di  garanzia
per  i  finanziamenti  ai  soggetti  di  cui  al comma 1 da parte del
sistema creditizio. La garanzia del fondo puo' essere accordata dalla
Cassa depositi e prestiti sotto forma di fidejussione  solidale  agli
istituti  di  credito  su  richiesta  dei  medesimi  o  delle imprese
interessate e su proposta di ammissibilita' del comitato  di  cui  al
comma 4. La dotazione del fondo e' costituita dalle somme provenienti
dalla  restituzione  dei  mutui  agevolati di cui al comma 1, lettera
b).".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui publicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  o  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 786/1985, cosi' come
          modificato dall'art. 6 del D.L. 4 settembre 1987,  n.  366,
          convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987,
          n.  452,  e  come  ulteriormente  modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
             "Art. 1.  -  Per  favorire  lo  sviluppo  di  una  nuova
          imprenditorialita'  nel  Mezzogiorno  e  per  l'ampliamento
          della  base  produttiva  e  occupazionale   attraverso   la
          promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie
          imprenditoriali,   alle  cooperative  di  produzione  e  di
          lavoro, nonche' alle societa',  costituite  prevalentemente
          da   giovani   tra  i  18  e  29  anni,  le  cui  quote  di
          partecipazione o le cui azioni spettino in  maggioranza  ai
          medesimi, oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18
          ed  35  anni  di eta', aventi sede e operanti nei territori
          meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con
          D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, che si impegnano a  realizzare
          progetti,  da  esse  predisposti, per la produzione di beni
          nei    settori    dell'agricoltura,    dell'artigianato   e
          dell'industria, nonche'  per  la  fornitura  di  servizi  a
          favore  delle  imprese  appartenenti  a  qualsiasi settore,
          possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
               a)  contributo  in  conto  capitale   per   le   spese
          d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del
          60 per cento delle spese stesse;
               b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un
          tasso  pari  al 30 per cento del tasso di riferimento nella
          misura del 30 per cento delle spese  per  l'impianto  e  le
          attrezzature;   la   durata   e'   fissata  in  dieci  anni
          comprensivi di un periodo di preammortamento di  tre  anni;
          tali  mutui  sono  assistiti  dalle  garanzie  previste dal
          codice civile e da privilegio speciale, da  costituire  con
          le stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche del
          privilegio  di  cui all'art. 7 del D.L.L. 1› novembre 1944,
          n. 367, come sostituito dall'art.  3  del  D.L.  C.p.S.  1›
          ottobre   1947,  n.  1075,  acquisibile  nell'ambito  degli
          investimenti da realizzare;
               c) contributi decrescenti per la durata di un  biennio
          per   le  spese  di  gestione  effettivamente  sostenute  e
          documentate nel limite del volume  di  spesa  previsto  nel
          progetto,  fino ad un limite massimo del 75 per cento delle
          spese per il primo anno, del 50 per cento  per  il  secondo
          anno,    con   possibilita'   di   parziali   anticipazioni
          limitatamente al primo anno;
               d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di
          avviso delle iniziative avvalendosi dei soggetti pubblici e
          privati indicati al successivo comma 6;
               e)  attivita'  di  formazione  e   di   qualificazione
          professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.
             1-bis.  Tra  le  spese  di cui alle lettere a ) e b) del
          precedente comma 1 sono comprese le spese di progettazione,
          di studio di fattibilita' e di analisi di mercato.
             1-ter. Le cooperative  di  cui  al  precedente  comma  1
          devono  essere  iscritte  nel  registro  prefettizio di cui
          all'art. 13 del D.L.C.p.S.  14 dicembre 1947,  n.  1577,  e
          successive   modificazioni,   ed   i  loro  statuti  devono
          prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di
          cui al successivo art. 26 dello stesso decreto, che  devono
          essere  osservate  in  fatto.  E' consentita l'ammissione a
          soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in  misura
          superiore  a  quella  fissata  dall'art.  23  dello  stesso
          D.L.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
             1-quater. - Nelle societa' di cui al comma  1  e'  nullo
          ogni  atto  di  trasferimento  tra  vivi  di azioni o quote
          societarie da parte di soci di eta' compresa tra i 18 ed  i
          29  anni  a  soggetti  che  non abbiano tale requisito, ove
          stipulato entro dieci  anni  dalla  data  di  presentazione
          della domanda di ammissione alle agevolazioni.
             2.  Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate
          secondo criteri  e  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
          Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
          di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  con  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   da
          emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
          legge  di  conversione del presente decreto. Tali criteri e
          modalita' tengono conto:
               a ) (soppressa);
               b)  della  residenza  nel  Mezzogiorno  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  decreto-legge 24 ottobre 1985, n.
          561, o a data  anteriore,  della  maggioranza  dei  giovani
          partecipanti alle cooperative od alle societa';
               c)  della  necessita'  di  privilegiare le cooperative
          nella  determinazione  del  contributo  per  le  spese   di
          gestione;
               d)   della  necessita'  di  evitare  il  cumulo  delle
          agevolazioni finanziarie del  presente  decreto  con  altre
          agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
               e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non
          distogliere  dall'uso  previsto,  per un congruo periodo di
          tempo, i beni strumentali agevolati;
               f) della necessita' di  prevedere  procedure  tali  da
          assicurare   la   massima   celerita'  nell'erogazione  dei
          contributi;
               g) dell'opportunita'  di  privilegiare  le  iniziative
          ubicate nelle zone a piu' alto livello di disoccupazione e,
          a   parita'  di  condizioni  economiche  e  produttive,  le
          iniziative promosse da cooperative e societa' a  prevalente
          composizione   femminile  e  quelle  promosse  da  societa'
          costituite esclusivamente da giovani.
             3. (Soppresso).
             4. Presso l'ufficio  del  Ministro  per  gli  interventi
          straordinari  nel Mezzogiorno e' costituito il comitato per
          lo sviluppo  di  nuova  imprenditorialita'  giovanile,  con
          compiti  di  assistenza  nella  fase  di progettazione e di
          avvio delle iniziative, di definizione di progetti-tipo  in
          settori  prioritari, con particolare riguardo allo sviluppo
          della  cooperazione,  di   promozione   di   attivita'   di
          formazione, di proposta di ammissibilita' alle agevolazioni
          e di promozione di cultura imprenditoriale. Il comitato, su
          direttiva  del Ministro per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno, e  con  le  proprie  procedure,  puo'  gestire
          progetti  ed  interventi  relativi  alla imprenditorialita'
          giovanile, alle piccole e medie imprese e allo sviluppo lo-
          cale   utilizzando   risorse   regionali,    nazionali    e
          comunitarie.
             5.  Il comitato e' nominato con decreto del Ministro per
          gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed e'  composto
          da un esperto designato dal Ministro stesso con funzioni di
          presidente, da un esperto designato dal Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale con funzioni di vice presidente,
          nonche'   dai  presidenti  dell'IRI,  dell'ENI,  dell'EFIM,
          dell'Unioncamere  e  dal  direttore  generale  della  Cassa
          depositi  e  prestiti,  o  da loro delegati, nonche' da tre
          rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo
          maggiormente   rappresentative   a  livello  nazionale.  Il
          comitato dura in carica quattro anni.
             6. Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si
          avvale di una apposita  segreteria  tecnica,  che  utilizza
          personale e specifiche strutture posti a disposizione dagli
          organismi  dell'intervento  straordinario  e  dagli enti di
          gestione delle partecipazioni  statali,  sulla  base  delle
          direttive  del Ministro per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno  impartite  d'intesa  con  il  Ministro   delle
          partecipazioni  statali. Allo stesso fine il presidente del
          comitato, previa deliberazione del  comitato  stesso,  puo'
          stipulare  convenzioni  con  universita',  enti e centri di
          ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni  co-
          operative ed imprenditoriali
           ed   altri   organismi  pubblici  e  privati.  Il  periodo
          trascorso dal  personale  degli  organismi  dell'intervento
          straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni
          statali e delle societa' partecipate, in servizio presso la
          segreteria  tecnica  del  comitato per lo sviluppo di nuova
          imprenditorialita' giovanile, e' considerato valido a tutti
          gli effetti  da  parte  degli  enti  e  delle  societa'  di
          provenienza.  Gli organismi dell'intervento straordinario e
          degli enti di gestione delle  partecipazioni  statali  sono
          tenuti  ad assicurare al personale di cui al presente comma
          tutti  gli  sviluppi  di   carriera   e   di   retribuzione
          riconosciuti  al  personale  che  continua  a  prestare  la
          propria opera presso gli organismi e gli enti medesimi.  In
          tale  ambito  dovra'  essere  adeguatamente  considerata la
          qualita' dell'attivita' svolta dai propri dipendenti presso
          al segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova
          imprenditorialita' giovanile,  quale  risulta  anche  dagli
          incarichi e dai livelli di responsabilita' attribuiti dallo
          stesso comitato.
             7.  Il  comitato,  di  intesa  con  le  singole  regioni
          meridionali, entro tre mesi dall'entrata  in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto,  articola a
          livello territoriale le attivita'  di  coordinamento  e  di
          sostegno  delle  iniziative,  anche utilizzando personale e
          strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al
          fine della  ricezione  delle  domande  di  ammissione  alle
          agevolazioni   e   della   loro  trasmissione  al  comitato
          medesimo,   previo   accertamento   della   regolarita'   e
          completezza   delle   domande   stesse   e  della  relativa
          documentazione.
             7-bis.  Le  regioni   meridionali   possono   costituire
          comitati    regionali   di   promozione   e   di   sviluppo
          dell'imprenditorialita'     giovanile      composti      da
          rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei
          lavoratori  e  ne  assicurano  il  funzionamento attraverso
          apposite    segreterie    tecniche     anche     decentrate
          territorialmente.  Il  comitato costituito presso l'Ufficio
          del  Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,  mediante  apposite convenzioni, puo' prestare
          assistenza tecnica alle regioni nella gestione delle  leggi
          regionali   per   lo   sviluppo   della  imprenditorialita'
          giovanile e dell'artigianato.
             8. Le domande delle cooperative e delle societa' di  cui
          al  precedente  comma  1  volte ad ottenere le agevolazioni
          finanziarie,  dirette  al  Ministro  per   gli   interventi
          straordinari   nel   Mezzogiorno,   sono   presentate  agli
          organismi periferici all'uopo indicati nel decreto  di  cui
          al  comma  2  del  presente  articolo che le trasmettono al
          Ministro medesimo, il quale delibera  l'ammissibilita'  dei
          relativi progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del
          comitato  di  cui  al  precedente  comma  4.  Ai fini della
          valutazione dei progetti,  con  particolare  riguardo  alla
          loro economicita' e produttivita', il comitato si avvale di
          un  apposito  nucleo  di  valutazione  composto  da  cinque
          esperti  nominati  con  decreto  del   Ministro   per   gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, scelti tra persone
          che  abbiano  particolare  competenza in materia di analisi
          tecnica e finanziaria di progetti. Il nucleo di valutazione
          dura in carica tre anni.
             9. Le  domande  sono  altresi'  trasmesse  alla  regione
          competente  per  territorio,  che  esprime entro il termine
          perentorio di trenta  giorni  dalla  ricezione  il  proprio
          motivato parere al Ministro per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno.
             10.  Alla esecuzione del provvedimento di ammissibilita'
          alle  agevolazioni  provvedono  il  comitato  di   cui   al
          precedente  comma  4 e la Cassa depositi e prestiti secondo
          criteri e modalita' fissati dal decreto di cui al  comma  2
          del presente articolo.
             10-  bis.  Ferme restando le disposizioni della legge 13
          settembre 1982, n. 646, tutte le autorizzazioni  e  licenze
          necessarie  per  la realizzazione dei progetti ammessi alle
          agevolazioni si  intendono  rilasciate  ove  entro  novanta
          giorni  dalla  regolare  richiesta  l'autorita'  che doveva
          provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate.
             10-ter. Il termine di cui all'art.  1  del  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti  18 gennaio 1986, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986,  relativo  al
          rilascio  delle autorizzazioni speciali per il trasporto in
          conto terzi,  anche  ai  fini  dei  benefici  previsti  dal
          presente decreto, e' prorogato al 31 marzo 1987.
             11.  Le  disponibilita' finanziarie di cui al successivo
          comma 14 sono versate alla Cassa depositi  e  prestiti  che
          istituisce apposita contabilita' separata per la erogazione
          delle   agevolazioni   di   cui  al  presente  decreto.  E'
          costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo  di
          garanzia  per i finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1
          da parte del sistema creditizio. La garanzia del fondo puo'
          essere accordata dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  sotto
          forma  di fidejussione solidale agli istituti di credito su
          richiesta dei
           medesimi o delle imprese  interessate  e  su  proposta  di
          ammissibilita' del comitato di cui al comma 4. La dotazione
          del  fondo  e'  costituita  dalle  somme  provenienti dalla
          restituzione dei mutui agevolati di cui al comma 1, lettera
          b ).
             12.  Periodicamente,  e  almeno  due  volte  l'anno,  il
          Ministro per gli interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno
          effettua  appositi  confronti  di verifica o di valutazione
          dello stato di  attuazione  del  presente  decreto  con  le
          organizzazioni  delle  categorie  interessate  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale  e  ne  riferisce  alla
          Commissione  parlamentare  per  l'esercizio  dei  poteri di
          controllo  sulla  programmazione   e   l'attuazione   degli
          interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.
             13.  Il  Ministro  per  gli  interventi straordinari nel
          Mezzogiorno, su proposta del comitato di cui al comma 4 del
          presente articolo, puo' disporre la  revoca  immediata  del
          finanziamento dei progetti, per il venir meno dei requisiti
          soggettivi  ed  oggettivi  in base ai quali le agevolazioni
          sono state concesse, accertato anche mediante  ispezioni  e
          verifiche disposte dal comitato stesso.
             14. All'onere di lire 120 miliardi derivante, per l'anno
          1985,  dall'attuazione  degli interventi di cui al presente
          articolo - ivi comprese le spese di funzionamento  fissate,
          con  i  relativi  criteri, con decreto del Ministro per gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il
          Ministro del tesoro - si provvede mediante riduzione  dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001  dello  stato di
          previsione del Ministero del tesoro per l'anno  finanziario
          1985,  all'uopo  utilizzando l'accantonamento 'Interventi a
          favore   delle   imprese   del   Mezzogiorno   diretti   ad
          incrementare   l'occupazione   giovanile',   a   titolo  di
          anticipazione  degli  stessi  interventi  per  il  triennio
          1986-88.
             14-bis.   Con  l'entrata  in  vigore  del  provvedimento
          legislativo      concernente      'Disciplina      organica
          dell'intervento      straordinario     nel     Mezzogiorno'
          l'autorizzazione di spesa recata dal  presente  decreto  e'
          incrementata  di  lire  600  miliardi per il 1986, lire 700
          miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988.  Alla
          relativa    copertura   si   provvede   nell'ambito   degli
          stanziamenti  autorizzati  con  il  predetto  provvedimento
          legislativo      concernente:      'Disciplina     organica
          dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno'.
             15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".