stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 7 giugno 1991, n. 226

Regolamento recante norme di attuazione dei regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90 in materia di fermo definitivo dell'attività di pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/7/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/11/1994)
nascondi
Testo in vigore dal: 31-7-1991
al: 3-11-1994
aggiornamenti all'articolo
                             IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  il  regolamento della Comunita' economica europea n. 4028/86
del  18  dicembre  1986, che al titolo VII, riguardante l'adattamento
delle  capacita'  di cattura, prevede, tra l'altro, la concessione di
premi di arresto definitivo dall'attivita' delle navi da pesca;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Vista  la  legge  19  luglio  1988,  n.  278, concernente ulteriori
interventi  per  l'adattamento  della  capacita'  di produzione della
flotta  peschereccia  italiana  alle possibilita' di cattura mediante
ritiro  definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite
alla pesca con reti a traino;
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  regolamento della Comunita' economica europea n. 3944/90
del  31  dicembre 1990, recante modifiche del suddetto regolamento n.
4028/86;
  Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di
applicazione  dei  suddetti  regolamenti  della  Comunita'  economica
europea;
  Considerato     che    alla    copertura    dell'onere    derivante
dall'applicazione  della  misura  dell'arresto  definitivo di navi da
pesca  si  provvede  a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle  politiche  comunitarie,  istituito  con  la  suddetta legge 16
aprile 1987, n. 183;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 marzo 1991;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 2 maggio 1991;
  Vista  la  comunicazione  in  data  28  maggio 1991 con la quale la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole
sullo schema di regolamento;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  in Italia delle norme previste dal
titolo  VII del regolamento CEE n. 4028/86 del 18 dicembre 1986 e dal
regolamento  CEE n. 3944/90 del 31 dicembre 1990, per le navi adibite
alla    pesca    marittima,    rispondenti   alle   tipologie,   alle
caratteristiche ed alle condizioni stabilite nei suddetti regolamenti
della
Comunita'  economica  europea,  ritirate  dall'attivita' di pesca, e'
concesso il premio per l'arresto dell'attivita' conseguente a:
    a) demolizione o affondamento volontario;
    b) destinazione definitiva ad attivita' diversa dalla pesca;
    c)  trasferimento  definitivo  in  un Paese non appartenente alla
Comunita' economica europea.
  2.  Non  sono  consentite  modalita'  di  ritiro  diverse da quelle
sopraindicate.
  3.  Per  le  navi  di  lunghezza,  misurata  tra le perpendicolari,
inferiore  a  9  metri  solo  la  demolizione  della nave costituisce
un'operazione  di  fermo definitivo ai fini del presente regolamento;
il  limite  suddetto  e'  portato  a 12 metri per le navi in grado di
praticare la pesca con reti a strascico.