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LEGGE 27 maggio 1991, n. 168

Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonchè della Guardia di finanza, presso le rispettive Accademie e Scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie.

note: Entrata in vigore della legge: 5/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  5-6-1991 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Agli ufficiali in servizio permanente provenienti dai corsi ordinari rispettivamente svolti presso l'Accademia navale a decorrere dall'anno accademico 1987-1988, l'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 1988-1989, l'Accademia e la Scuola di applicazione della Guardia di finanza a decorrere dall'anno accademico 1984-1985, nonché agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, nonché ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica, l'Accademia e la Scuola di applicazione della Guardia di finanza, nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di di- ploma, con le modalità di cui alla presente legge.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi degli istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza è stabilita, previa intesa tra il Ministero della difesa o il Ministero delle finanze ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli interessati, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.
3. Il riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione agli istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nello stesso comma 1;
b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per la Marina militare e l'Aeronautica militare anche dai docenti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, con programmi approvati dal Ministro della difesa o dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;
c) che gli esami si siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli istituti di istruzione universitaria.
4. Fermo restando quanto previsto dal testo unico approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, dello statuto dell'Accademia navale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, in materia di equiparazione degli studi rispettivamente compiuti presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica ai corsi universitari di ingegneria, il riconoscimento della validità degli esami superati presso le accademie e la scuola di cui al comma 1 da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi è titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.
5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi della rispettiva Forza armata tra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata stessa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 105 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:
"Art. 105 (Insegnamenti nelle Accademie militari e negli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate dei Corpi armati dello Stato). - Le Accademie militari, l'Istituto idrografico della Marina e gli altri istituti militari di istruzione superiore per la formazione e la specializzazione degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari in relazione alle proprie esigenze didattiche, risultanti dai piani di studi approvati annualmente dal Ministro competente, al seguente personale:
a) professori straordinari, ordinari e assistenti dei ruoli organici delle Accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina, in aggiunta all'insegnamento d'obbligo;
b) professori straordinari, ordinari e associati di ruolo nelle università statali anche a tempo pieno in aggiunta all'insegnamento d'obbligo previo nulla osta dei consigli di facoltà;
c) lettori di lingua straniera;
d) professori a contratto secondo le modalità dell'art. 25, nei limiti del 10 per cento degli insegnamenti.
Ai docenti di cui alle lettere a ) e b) del precedente comma gli insegnamenti vengono attribuiti con decreto del Ministro dell'amministrazione cui appartiene l'accademia o istituto militare.
Ai docenti di cui alla lettera c) del precedente primo comma gli insegnamenti vengono attribuiti mediante la stipulazione di contratto di diritto privato a tempo determinato.
La collaborazione tra università, accademie, istituti anche ospedalieri militari può assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate.
Allo scopo di incentivare lo studio e l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina, può essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà di svolgere attività didattica e di ricerca presso le università statali.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto le accademie e gli istituti di cui sopra provvederanno a rivedere i loro ordinamenti adeguandoli, per quanto concerne le modalità di conferimento degli insegnamenti, alle disposizioni del presente decreto".
- Il D.P.R. n. 1483/1965 reca: "Modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonché modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette Accademie".
- Il R.D. n. 1592/1933 ha approvato il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
- Il D.P.R. n. 412/1953 concerne l'approvazione del nuovo statuto dell'Accademia navale.
- Il D.L.L. n. 568/1945 reca: "Norme per la validità degli studi compiuti presso la Regia Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria".