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DECRETO-LEGGE 17 maggio 1991, n. 156

Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonchè differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/5/1991.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/1991)
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Testo in vigore dal:  19-5-1991 al: 17-7-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, nonché di prorogare i termini in materia di qualità delle acque di balneazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per l'attuazione dei piani di intervento adottati dalle regioni interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
236 del 1988 e per assicurare la bonifica e/o il risanamento degli acquiferi contaminati, le regioni medesime sono autorizzate:
a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, i fondi statali con destinazione vincolata, già trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-quater, del medesimo decreto con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale;
b) ad utilizzare le disponibilità relative agli interventi di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 183, nel limite massimo del 50 per cento delle quote destinate - sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1' marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991 - alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali ed in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate. Nei bacini di rilievo nazionale, le autorità di bacino, nel limite massimo predetto, individuano, d'intesa con le regioni interessate, gli interventi da finanziare con le disponibilità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) ad utilizzare, fino al limite massimo del 50 per cento, le risorse previste a favore di ciascuna regione, per l'anno 1991, in relazione al programma generale per la depurazione delle acque di cui al programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, approvato dal CIPE con delibera del 3 agosto 1990, nei limiti delle disponibilità derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati;
d) a definire le quote di mutuo che gli enti locali ed i loro consorzi, nonché gli enti gestori di servizi idrici, sono autorizzati a contrarre, anche in deroga alla normativa vigente, con istituti di credito speciali o sezione autonome autorizzate. L'onere relativo all'ammortamento dei predetti mutui è a carico degli enti interessati, che a tal fine assicurano che i relativi proventi tariffari garantiscano la necessaria copertura.
2. I fondi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono destinati prioritariamente alla realizzazione dei programmi di bonifica degli acquiferi contaminati.
3. La regione Lombardia in particolare è anche autorizzata, nel quadro di attuazione del piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363, a promuovere per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, per il tramite della IRVA S.p.a., il ricorso a finanziamenti e mutui anche in valuta estera, fino al limite di lire 500 miliardi, per i quali è estesa la garanzia dello Stato con diritto dell'erario di rivalsa sulle tariffe. La restituzione delle somme è assicurata attraverso un piano di rientro tariffario definito, in relazione a ciascun progetto o a gruppo di progetti, dal comitato di coordinamento tra Stato e regione Lombardia previsto dal punto III del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di una relazione tecnico-economica della IRVA S.p.a.
4. Nei territori dei comuni ai quali si applicano i piani di intervento di cui al comma 1, ovvero che relativamente ai parametri fissati secondo la concentrazione massima ammissibile di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono sottoposti a regime di deroga, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano devono effettuarsi con frequenze almeno bimensili ed i relativi dati devono essere comunicati entro tre giorni ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.
5. Le regioni inviano immediatamente al Ministero dell'ambiente i piani di intervento di cui al comma 1.
6. In caso di inadempienza o ritardo nell'attuazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1, previa diffida al presidente della regione o agli enti locali ed acquedottistici interessati, il Ministro dell'ambiente, decorsi trenta giorni dalla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al quale è invitato ad intervenire il presidente della regione interessata, la nomina di un commissario ad acta, il quale è abilitato ad avvalersi delle strutture degli enti individuate nel presente articolo e ad attivare le modalità finanziarie previste nei piani di intervento.