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LEGGE 10 aprile 1991, n. 124

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti.

note: Entrata in vigore della legge: 28/4/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  28-4-1991 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, è sostituito dal seguente:
"Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342".
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'articolo 1:
- Il testo dell'art. 2 del R.D. n. 306/1943 (Disposizioni relative alla esecuzione della pena detentiva militare e attribuzioni dei giudici militari di sorveglianza), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 12 (Lavoro retribuito). - I detenuti in espiazione di pena, che non abbiano grado di ufficiale, sono occupati giornalmente con istruzioni civili e militari, e assegnati, a seconda delle loro attitudini, ai lavori organizzati a tal fine dal comando degli stabilimenti militari di pena.
Ai detenuti compete una retribuzione pari alla paga giornaliera ordinaria prevista per i militari di truppa in servizio di leva di cui alla tabella I allegata alla legge 5 agosto 1981, n. 440, nella misura stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342".