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LEGGE 28 marzo 1991, n. 117

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonchè ad alloggi per il personale.

note: Entrata in vigore della legge: 24/4/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-4-1991 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, da ripartire in sei anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1990, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale.