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LEGGE 18 marzo 1991, n. 99

Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92".

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-3-1991 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'immediata realizzazione di interventi diretti al completamento dell'area espositiva della esposizione internazionale "Colombo '92", nonché alla realizzazione di opere strettamente correlate all'evento, il comune di Genova è autorizzato a stipulare, anche oltre i limiti di indebitamento previsti dalla normativa vigente, mutui quindicennali fino all'importo di lire quattrocentosettanta miliardi, di cui centocinquanta miliardi a decorrere dal secondo semestre del 1991, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento - maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento - sarà corrisposto unitamente alla prima rata di ammortamento. In relazione agli oneri di ammortamento e di preammortamento sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1991 e di lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1992.
2. A valere sulle risorse derivanti dal comma 1, il comune di Genova è autorizzato a trasferire la somma di lire duecentonovanta miliardi all'ente "Colombo '92" che ne disporrà per i fini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373.
3. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 418, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
" 2-bis. Le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 2 saranno anche tese a valorizzare il ruolo delle popolazioni autoctone americane ed i rapporti con i Paesi in via di sviluppo del centro e del sud America".
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco di Genova trasmette ai Ministri dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane la deliberazione del consiglio comunale contenente l'elenco degli interventi di propria competenza da realizzare, corredato del progetto di massima di ciascuno di essi e con la indicazione dell'importo e delle procedure di spesa. Entro i successivi trenta giorni i Ministri dei lavori pubblici e per i problemi delle aree urbane propongono gli interventi al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'approvazione, nonché per la determinazione delle somme di cui alla presente legge destinate alla realizzazione di ciascun intervento.
5. Le opere di cui all'elenco approvato dal CIPE ai sensi del comma 4 sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza; per la loro realizzazione il comune di Genova può promuovere una conferenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205; per l'affidamento dei lavori si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 121 del 1989; il comune di Genova può procedere all'affidamento dei lavori, nei limiti degli importi e nel rispetto delle procedure di spesa indicati ai sensi del comma 4, anche in attesa della formale concessione dei mutui, nel caso in cui ciò si renda necessario per il rispetto dei tempi previsti dalla presente legge.
6. Per gli interventi e le opere di cui al presente articolo, il termine di ultimazione dei lavori è fissato al 15 maggio 1992.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 373/1988 (Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare") è il seguente:
"Art. 1. - 1. Nella ricorrenza del V Centenario della scoperta dell'America avrà luogo a Genova dal 15 maggio al 15 agosto 1992 'Colombo '92', Esposizione internazionale specializzata avente come tema 'Cristoforo Colombo: la nave e il marè.
2. Ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948 reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972 reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, nomina, con proprio decreto, il commissario generale dell'Esposizione.
3. Il commissario cura i rapporti con il Bureau International des Expositions, rappresenta lo Stato italiano negli atti relativi alla Esposizione, svolge le attività di promozione delle iniziative presso gli Stati esteri e intrattiene relazioni con i partecipanti stranieri. Il commissario rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione concernente le esposizioni internazionali di cui al comma 2.
4. Per il finanziamento dell'attività del commissario è autorizzata la spesa annua di 1 miliardo di lire a decorrere dal 1988. Il commissario è tenuto a presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministro per i beni culturali e ambientali il piano annuale di attività relativo all'anno successivo; è tenuto altresì a presentare il rendiconto semestrale delle spese nonché, entro il 1 luglio 1993, il rendiconto finale.
Art. 2. - 1. La realizzazione delle opere, la preparazione, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'Esposizione sono affidati all'ente denominato 'Colombo '92', già costituito dalla regione Liguria, dalla provincia, dal comune, dal consorzio autonomo del porto di Genova e dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Genova. L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Allo svolgimento delle attività dell'ente concorre lo Stato con un contributo di 295 miliardi da ripartire in cinque esercizi. Le spese di funzionamento dell'ente sono a carico dei soggetti di cui al comma 1.
3. L'ente è tenuto a presentare, per l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il preventivo annuale delle spese e, per il relativo riscontro di competenza, il rendiconto delle somme ricevute dallo Stato al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla chiusura di ogni anno solare.
Entro sei mesi dalla definitiva conclusione dell'Esposizione, l'ente presenta altresì il rendiconto finale delle spese".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 418/1985 (Celebrazione del V Centenario della scoperta dell'America), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1. - 1. Le celebrazioni del V Centenario della scoperta dell'America, intese a favorire e sviluppare i rapporti di cooperazione internazionale per lo studio e l'approfondimento dell'opera di Cristoforo Colombo e della civiltà di prevalente matrice latina che dalla scoperta ha ricevuto particolare impulso, sono realizzate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, secondo il programma predisposto dal comitato nazionale costituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1982 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Le iniziative e le manifestazioni comprese nel programma di cui al precedente comma 1 potranno tra l'altro riguardare:
attività editoriali;
attività espositive;
interventi di restauro sui beni di interesse storico e artistico connessi alla vita ed alla famiglia di Cristoforo Colombo;
attività congressuali;
attività scientifiche e culturali internazionali in Italia e nei Paesi in cui il V centenario della scoperta dell'America viene ricordato;
collaborazione con enti pubblici e privati per far meglio conoscere l'opera colombiana.
2-bis. Le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 2 saranno anche tese a valorizzare il ruolo delle popolazioni autoctone americane ed i rapporti con i Paesi in via di sviluppo del centro e del sud America".
- Il testo degli articoli 2 e 4, comma 1, del D.L. n. 121/1989 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990) è il seguente:
"Art. 2. - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega il Ministro competente, convoca, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal sindaco del comune interessato; ad essa partecipano i soggetti suindicati.
2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.
3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, sensa necessità di ulteriori adempimenti".
"Art. 4, comma 1. - 1. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'art. 2, il soggetto competente è tenuto a verificare i tempi di realizzazione del progetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti. Ove sia constatato che i tempi necessari non consentono l'esperibilità delle procedure ordinarie ed accelerate di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, il soggetto competente può disporre l'affidamento ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera d), della legge 8 agosto 1977, n. 584".