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LEGGE 14 febbraio 1991, n. 46

Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).

note: Entrata in vigore della legge: 06/03/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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Testo in vigore dal:  6-3-1991 al: 27-12-2007

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione delle opere progettate e realizzate dalla CIRA S.p.a. nell'ambito del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1989, n. 184, ivi comprese quelle per la formazione del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge 16 maggio 1989, n. 184, è autorizzata la spesa di lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 14,5 miliardi per l'anno 1992, di lire 19,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annui a regime a decorrere dal 1994.
2. I criteri e le modalità di spesa per i compiti affidati alla CIRA S.p.a. per l'attuazione e la gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), nonché i rapporti finanziari scaturenti dalla susseguente gestione delle opere realizzate, sono fissati con convenzione da stipulare con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, a lire 14,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 19,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)".
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 184/1989 (Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali) è il seguente: "2. La progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere strumentali al programma sono affidate alla CIRA S.p.a., con sede in Napoli, di cui alla delibera del CIPE del 14 ottobre 1986, che potrà avvalersi di consorzi di imprese, altamente qualificate, a prevalente partecipazione pubblica".
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della medesima legge n. 184/1989 è il seguente: "1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), già denominato CIRA nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 20 luglio 1979, è un programma destinato a finalità di ricerca, sperimentazione, interscambio della informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica del settore stesso. Le attività attinenti al settore spaziale dovranno essere espletate in coerenza con il Piano spaziale nazionale in stretto coordinamento con l'Agenzia spaziale italiana (ASI)".
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 della ripetuta legge n. 184/1989 è il seguente: "2. Sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7, il Ministro del tesoro regola, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con apposita convenzione, da concludere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'espletamento dei compiti affidati alla CIRA S.p.a. e, in particolare, i relativi rapporti finanziari".