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LEGGE 30 gennaio 1991, n. 37

Istituzione del Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) presso l'Università di Firenze.

note: Entrata in vigore della legge: 24/2/1991
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Testo in vigore dal:  24-2-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione
1. È istituito presso l'Università degli studi di Firenze il Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS).
2. Il LENS è un laboratorio universitario di ricerca a carattere nazionale ed internazionale, cui concorrono le università italiane e di Paesi stranieri ed altri centri ed istituzioni di ricerca pubblici e privati, tramite rapporto convenzionale, per gli scopi di cui all'articolo 2.
3. Il LENS ha personalità giuridica, gode di piena autonomia scientifica, finanziaria ed amministrativa entro i limiti fissati dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti dell'ordinamento universitario e dispone di proprio personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento.
4. Il laboratorio ha statuto proprio ed un regolamento interno che determinano le necessarie norme organizzative e di funzionamento.
5. I primi membri ordinari del LENS sono: l'Università di Firenze e l'Università di Bradford (Regno Unito) in virtù della convenzione originaria firmata in data 13 giugno 1986; l'Università di Bordeaux I (Francia) in virtù della convenzione firmata in data 10 ottobre 1986; l'Università Pierre et Marie Curie (Parigi VI, Francia) in virtù della convenzione firmata in data 5 ottobre 1987; l'Università di Lille (Flandres Artois, Francia) in virtù della convenzione firmata in data 29 gennaio 1988; tutte le altre università che abbiano firmato analoga convenzione entro la data di entrata in vigore della presente legge. Diventano inoltre membri ordinari del LENS le altre università italiane e di Paesi stranieri che ne facciano richiesta mediante la stipula di convenzioni integrative di quella originaria.
6. Lo statuto del LENS è proposto da una commissione formata da due membri per ognuna delle università convenzionate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nominati tra esperti dai rispettivi rettori o presidenti, più un membro che svolge le funzioni di presidente, nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
7. Sono membri straordinari del LENS gli enti pubblici e privati di ricerca che ne facciano richiesta e siano ammessi al LENS mediante stipula di apposite convenzioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.