stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 gennaio 1991, n. 34

Potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile.

note: Entrata in vigore della legge: 19/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  19-2-1991 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici del Ministero della marina mercantile, previsto dall'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata, per il triennio 1991-1993, la spesa di lire 120 miliardi in ragione di lire 20 miliardi per il 1991, lire 40 miliardi per il 1992 e lire 60 miliardi per il 1993.
2. Il programma di cui al comma 1 comprende la realizzazione di nuove infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della Marina mercantile, di altre opere edilizie poste al servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti nonché l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ed uffici in esercizio.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Infrastrutture logistiche capitanerie di porto".
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VIZZINI, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 39 della legge n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) è il seguente:
"Art. 39. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge nonché alle nuove dotazioni di personale.
Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione del suddetto programma, delle procedure di cui all'art. 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15".