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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 11

Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi.

note: Entrata in vigore della legge: 31/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-1-1991 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Sono indetti il 13 censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7 censimento generale dell'industria e dei servizi, che avranno luogo nel corso dell'anno 1991.
2. Sono soggette al censimento dell'industria e dei servizi le imprese e le unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, del commercio, dei trasporti, dei servizi e dell'artigianato, nonché le amministrazioni pubbliche e le istituzioni sociali. Restano escluse dal censimento anzidetto le attività che formano oggetto del censimento generale dell'agricoltura.
3. Le date e le norme di esecuzione dei censimenti di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal parere della citata Conferenza qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.".