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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 429

Provvidenze a favore dei familiari a carico dei cittadini italiani trattenuti in Iraq o in Kuwait.

note: Entrata in vigore della legge: 13/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  13-1-1991 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In favore dei familiari a carico dei cittadini italiani trattenuti in Iraq o in Kuwait a seguito degli eventi del 2 agosto 1990 e rimasti privi di reddito da lavoro, i quali si trovino in Italia o siano rimpatriati, è concessa, per un periodo non superiore a 120 giorni, una indennità giornaliera di lire 30.000 ciascuno dalla data di decorrenza dello stato di necessità al rimpatrio nel primo caso, ovvero dalla data del loro rimpatrio nel secondo caso.
Detta indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La domanda corredata della documentazione comprovante la condizione di familiare a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché della attestazione della rappresentanza diplomatica in Bagdad comprovante che il capofamiglia sia stato trattenuto in Iraq o in Kuwait e che sia rimasto privo di reddito da lavoro, deve essere presentata dagli interessati alla prefettura territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data del loro rientro in Italia, se successiva.


AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.


Nota all'art. 1:
- L'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art.
2 del D.L. n. 70/1988 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154/1988 è così formulato:
"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia (*)). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) lire 360 mila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (*);
b) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
lire 48 mila per un figlio;
lire 96 mila per due figli;
lire 144 mila per tre figli;
lire 192 mila per quattro figli;
lire 240 mila per cinque figli;
lire 288 mila per sei figli;
lire 366 mila per sette figli;
lire 384 mila per otto figli;
lire 48 mila per ogni altro figlio (*);
c) lire 96 mila per ciascuna delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (*).
2. La detrazione per i figli prevista alla lettera b) del comma 1 spetta in misura doppia:
a) se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista alla lettera a) del comma 1;
b) se l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;
e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.
3. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di lire 96 mila (*).
4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 4 milioni di lire, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.
5. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
6. Ai fini del limite di reddito di cui al comma 4 si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a 2 milioni di lire. Non si tiene conto:
a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;
b) delle pensioni sociali;
c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
d) delle pensioni, indennità e assegni erogati, dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare".
(*) Per opportuna informazione si procede alla pubblicazione dell'art. 2 del D.P.C.M. 29 settembre 1989 (Adeguamento degli scaglioni delle aliquote Irpef, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsto dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989, che così recita:
"Art. 2. - Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del citato testo unico delle imposte sui redditi e dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69 del 1989 sono aumentati in misura pari al 6,1 per cento.
La misura di ciascun importo resta pertanto così determinata:
a) detrazione per il coniuge a carico: L. 636.600 per l'anno 1990;
b) detrazione per i figli minori di età a partire dall'anno 1990:
per un figlio . . . . . . . . . . . . . . . . lire 50.928 per due figli . . . . . . . . . . . . . . . . " 101.856 per tre figli . . . . . . . . . . . . . . . . " 152.784 per quattro figli . . . . . . . . . . . . . . " 203.712 per cinque figli . . . . . . . . . . . . . . " 254.640 per sei figli . . . . . . . . . . . . . . . . " 305.568 per sette figli . . . . . . . . . . . . . . . " 356.496 per otto figli . . . . . . . . . . . . . . . " 407.424 per ogni altro figlio . . . . . . . . . . . . " 50.928 Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di L. 101.856;
c) detrazione per altri familiari a carico: L. 101.856 a partire dall'anno 1990;
d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 4.200.000 a partire dall'anno 1990;
e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 611.136 per l'anno 1990;
f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 del citato art. 13 del testo unico delle imposte
sui redditi: L. 11.700.000;
g) limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 del citato art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 6.400.000;
h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente a partire dall'anno 1990: L. 190.980 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 11.700.000;
i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa a partire dall'anno 1990: L. 159.150 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di
impresa non supera L. 6.400.000.