stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 dicembre 1990, n. 377

Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e disposizioni sull'ordinamento amministrativo della Ragioneria generale dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 29/12/1990
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 29-12-1990
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7  agosto  1985,
n. 427, recante riordinamento della Ragioneria generale dello  Stato,
sono sostituiti dai seguenti: 
  "3. La nomina alla qualifica  di  primo  dirigente  del  ruolo  dei
dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria  generale
dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30  giugno  1972,  n.  748,  si  consegue
mediante concorso, per esami, cui  sono  ammessi  a  partecipare  gli
impiegati  delle   ex   carriere   direttive   amministrative   delle
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
con  qualifica  funzionale  non  inferiore  alla  nona,  che  abbiano
maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e
che  siano,  altresi',  in  possesso  del  diploma   di   laurea   in
giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche. 
  4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consistera' in due  prove
scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a  contenuto
teorico-pratico,  sara'  diretta  ad   accertare   l'attitudine   dei
concorrenti  alla  soluzione  corretta,  sotto   il   profilo   della
legittimita', della convenienza,  della  efficienza  ed  economicita'
organizzativa, di questioni amministrativo-contabili.  L'altra  prova
scritta, a  contenuto  teorico,  vertera'  su  materie  e  discipline
giuridico-amministrative e di  contabilita'  pubblica.  Il  colloquio
vertera' sulle materie  oggetto  delle  prove  scritte,  nonche'  sui
particolari servizi d'Istituto. 
  5. Al colloquio sono  ammessi  soltanto  i  candidati  che  avranno
ottenuto una votazione di almeno otto decimi in  ciascuna  delle  due
prove scritte. 
  6. Il colloquio non si  intendera'  superato  se  i  candidati  non
avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi". 
 2. L'indennita' di carica prevista dall'articolo 10,  quarto  comma,
della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come da ultimo modificato  dalla
legge 17 dicembre 1986, n. 878,  viene  corrisposta  nella  misura  e
secondo  le  modalita'  ivi  stabilite,  ai  dirigenti  generali  del
Ministero del tesoro con funzioni di livello B. 
  3. Il numero massimo di  cinque  ragionerie  centrali  di  maggiore
importanza, stabilito dal comma 10 dell'articolo 24  della  legge  11
marzo 1988, n. 67, e' elevato di una unita'. Con il relativo  decreto
del Presidente della Repubblica i posti di  dirigente  generale  sono
incrementati di una unita' e i posti di qualifica  dirigenziale  sono
ridotti in numero tale da escludere in ogni  caso  nuove  o  maggiori
spese a carico del bilancio dello Stato. 
  4.  Tra  i  progetti  finalizzati  ed  i  progetti-pilota  di   cui
all'articolo 26 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  sono  inseriti
quelli concernenti lo studio, la progettazione e  la  sperimentazione
di  nuove  disposizioni  relative  alla  struttura,  classificazione,
gestione,  controllo  ed  alle   connesse   attivita'   di   supporto
tecnico-giuridico ed operativo delle spese iscritte nel  bilancio  di
previsione dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici. 
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7  agosto  1985,
n. 427, recante riordinamento della Ragioneria generale dello  Stato,
sono sostituiti dai seguenti: 
  "3. La nomina alla qualifica  di  primo  dirigente  del  ruolo  dei
dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria  generale
dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30  giugno  1972,  n.  748,  si  consegue
mediante concorso, per esami, cui  sono  ammessi  a  partecipare  gli
impiegati  delle   ex   carriere   direttive   amministrative   delle
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
con  qualifica  funzionale  non  inferiore  alla  nona,  che  abbiano
maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e
che  siano,  altresi',  in  possesso  del  diploma   di   laurea   in
giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche. 
  4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consistera' in due  prove
scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a  contenuto
teorico-pratico,  sara'  diretta  ad   accertare   l'attitudine   dei
concorrenti  alla  soluzione  corretta,  sotto   il   profilo   della
legittimita', della convenienza,  della  efficienza  ed  economicita'
organizzativa, di questioni amministrativo-contabili.  L'altra  prova
scritta, a  contenuto  teorico,  vertera'  su  materie  e  discipline
giuridico-amministrative e di  contabilita'  pubblica.  Il  colloquio
vertera' sulle materie  oggetto  delle  prove  scritte,  nonche'  sui
particolari servizi d'Istituto. 
  5. Al colloquio sono  ammessi  soltanto  i  candidati  che  avranno
ottenuto una votazione di almeno otto decimi in  ciascuna  delle  due
prove scritte. 
  6. Il colloquio non si  intendera'  superato  se  i  candidati  non
avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi". 
 2. L'indennita' di carica prevista dall'articolo 10,  quarto  comma,
della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come da ultimo modificato  dalla
legge 17 dicembre 1986, n. 878,  viene  corrisposta  nella  misura  e
secondo  le  modalita'  ivi  stabilite,  ai  dirigenti  generali  del
Ministero del tesoro con funzioni di livello B. 
  3. Il numero massimo di  cinque  ragionerie  centrali  di  maggiore
importanza, stabilito dal comma 10 dell'articolo 24  della  legge  11
marzo 1988, n. 67, e' elevato di una unita'. Con il relativo  decreto
del Presidente della Repubblica i posti di  dirigente  generale  sono
incrementati di una unita' e i posti di qualifica  dirigenziale  sono
ridotti in numero tale da escludere in ogni  caso  nuove  o  maggiori
spese a carico del bilancio dello Stato. 
  4.  Tra  i  progetti  finalizzati  ed  i  progetti-pilota  di   cui
all'articolo 26 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  sono  inseriti
quelli concernenti lo studio, la progettazione e  la  sperimentazione
di  nuove  disposizioni  relative  alla  struttura,  classificazione,
gestione,  controllo  ed  alle   connesse   attivita'   di   supporto
tecnico-giuridico ed operativo delle spese iscritte nel  bilancio  di
previsione dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici.