stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 novembre 1990, n. 366

Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

note: Entrata in vigore della legge: 6/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 12-8-2006
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     PROMULGA la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e'  autorizzata
a progettare il defintivo completamento  del  laboratorio  di  fisica
nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere: 
    a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo; 
    b)  una  galleria  carrabile  di  accesso  e  servizio   per   il
collegamento autonomo del laboratorio in  sotterraneo  con  l'esterno
sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa,  le  nicchie
ospitanti il monitoraggio ambientale  e  gli  eventuali  cunicoli  di
emergenza; 
    c)     l'ampliamento     ed      adeguamento      del      centro
direzionale-laboratorio esterno, nell'area  adiacente  il  fabbricato
esistente, nonche' il suo allaccio alla galleria di collegamento  con
il laboratorio sotterraneo. 
  2. ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  3  APRILE  2006,  N.  152,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4)). 
  3. L'ANAS e' autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in
caso di esito positivo della valutazione  di  impatto  ambientale,  o
parte di esse in caso di esito parzialmente positivo  della  suddetta
valutazione,   conformemente   alle   indicazioni    del    Ministero
dell'ambiente, assumendo,  se  necessario,  le  opportune  misure  di
mitigazione e le eventuali alternative indicate. 
  4. Ricorrendo i motivi previsti dalle lettere b), c) e d) del primo
comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ANAS  puo'
curare l'esecuzione degli interi lavori di cui  alla  presente  legge
secondo le modalita' gia' previste dai commi secondo, quarto e quinto
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32. 
  5. Completate le opere di  cui  al  comma  1,  l'ANAS  le  consegna
all'Istituto nazionale di fisica  nucleare,  il  quale  provvede  con
propri fondi all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed
alla manutenzione delle stesse.