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DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1990, n. 364

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonchè misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/1991)
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Testo in vigore dal:  5-12-1990 al: 2-2-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a interventi di salvaguardia e di recupero ambientale e socio-economico per Venezia e Chioggia e di assicurare altresì la disponibilità di risorse per il 1990 finalizzate alla difesa del suolo, a Roma capitale, alla operatività del F.I.O., nonché alla concessione di contributi straordinari alle regioni Sicilia e Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 novembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, connessi ai programmi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per gli interventi del comune di Chioggia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1990.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia".