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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Provvedimenti urgenti per il processo civile.

note: Entrata in vigore: 1/1/1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1 che entra in vigore il 16/12/1990.
Successivamente la L. 21 novembre 1991, n. 374 ha differito l'entrata in vigore all'1/1/1993.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1995)
Testo in vigore dal:  10-12-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 74


(Provvedimenti cautelari)
1. Le sezioni I, II, III e IV del Capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, mantenendo inalterate le rispettive rubriche, divengono rispettivamente sezioni II, III, IV, V.
2. Dopo l'articolo 669 del codice di procedura civile e la intitolazione "Capo III. Dei procedimenti cautelari" è inserita la seguente sezione:
"Sezione I
Dei Procedimenti Cautelari in Generale
Art. 669-bis
(Forma della domanda)
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.
Art. 669-ter
(Competenza anteriore alla causa)
Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.
Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al pretore.
Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia al valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e la presenta senza ritardo al presidente del tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Art. 669-quater
(Competenza in corso di causa)
Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.
Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente il quale, provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.
Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.
In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudiche che ha pronunziato la sentenza.
Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa in merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669 ter.
Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.
Art. 669-quinquies
(Competenza in caso di clausola compromissoria
il compromesso e di dipendenza del giudizio arbitrale)
Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.
Art. 669 - sexies
(Procedimento)
Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.
Art. 669-septies
(Provvedimento negativo)
L'rdinanza di competenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze e vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Art. 669-octies
(Provvedimento di accoglimento)
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669 novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del giudizio, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Art. 669-novies
(Inefficacia del provvedimento cautelare)
Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e da le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità, di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-decies.
Il provvedimento cautelare perde altreì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giuidicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza, o in mancanza con ordinanza a seguito del ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad un arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma perde altresì efficacia:
1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera e del lodo arbitrale entro i termini ed eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.
Art. 669-decies
(Revoca e modifica)
Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se vi si verifichino mutamenti nelle circostanze.
Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti dal giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.
Art. 669-undecies
(Cauzione)
Con il provvedimenti di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.
Art. 669-duodecies
(Attuazione)
Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibilmente mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione ove sorgano difficoltà o contestazioni dà ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.
Art. 669-terdecies
(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)
Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.
Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale quello contro si propone al collegio, del quale non può far parte il guidice che ha emanato il provvedimento reclamato.
Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'Appello il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o in mancanza, alla Corte d'Appello più vicina.
Il procedimento è disciplinato dagli articoli 767 e 738.
Il collegio convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma modifica o revoca il provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale alla Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi gravi danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinata alla prestazione di congrua cauzione.
Art. 669-quaterdecies
(Ambito di applicazione)
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III, e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile, e dalla leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva dalla sezione IV di questo capo".
((3))


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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".