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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1990, n. 352

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, concernente approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore della legge: 15/12/1990
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-12-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.
1544;
  Vista la legge 17 agosto 1969, n. 908;
  Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n.
438;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986,
n. 746,  recante  approvazione  del  regolamento  per  i  lavori,  le
provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici
centrali e periferici del Ministero dei trasporti Direzione  generale
dell'aviazione civile;
  Ritenuta  la  necessita'  di procedere alla integrazione del citato
regolamento;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1989, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 16 novembre 1989;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 febbraio 1990;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al  primo  comma  dell'art.  5 del regolamento per i lavori, le
provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici
centrali  e  periferici  del  Ministero  dei  trasporti  -  Direzione
generale dell'aviazione civile, approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, sono aggiunte le seguenti
voci:
   "noleggio  di  velivoli da adibire a occasionali controlli in volo
delle  rotte,  degli  scali  e  della  rispondenza  operativa   degli
apparati;
   recupero  e  trasporto  di  relitti di velivoli da assoggettare ad
accertamenti tecnici, esecuzione degli accertamenti  stessi  e  spese
per  il funzionamento delle commissioni ministeriali di inchiesta sui
sinistri aeronautici;
   noleggio  ed esercizio di mezzi speciali e acquisto di prodotti da
utilizzare per lo sgombero della neve negli aeroporti;
   giardinaggio e falciatura d'erba negli aeroporti.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  BERNINI, Ministro dei trasporti
                                  CARLI, Ministro del tesoro
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1990
 Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 85
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  L'art.  8  del  R.D. n. 2440/1023 (Nuove disposizioni
          sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'
          generale dello Stato) cosi' recita:
             "Art.  8.  -  I  servizi  che per la loro natura debbono
          farsi in economia sono  determinati  e  retti  da  speciali
          regolamenti  approvati  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
             Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi
          in economia, in base ad  autorizzazione  data  con  decreto
          motivato   del   Ministro,   servizi   non   preveduti  dai
          regolamenti. Sara' in tal  caso  sentito  il  Consiglio  di
          Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
             Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo
          soprariportato   e'   stato   elevato,   da   ultimo,    di
          duecentoquaranta  volte  dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422,
          con  assorbimento  dell'aumento  disposto  dalla  legge  10
          dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto
          dall'art.  7  della  legge  13  maggio  1961,  n.  469  (L.
          3.000.000). Il limite attuale e' quindi "L. 7.200.000".
             -  Il  D.P.R.  n. 1544/1955 reca norme sul decentramento
          dei  servizi  del  Ministero  del  tesoro,  ed   e'   stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 26 maggio
          1956.
             -   La   legge   n.   908/1960  reca:  "Estensione  alle
          amministrazioni periferiche dello Stato della  possibilita'
          di  utilizzare  talune  forme  di  pagamento gia' esclusiva
          dell'Amministrazione  centrale"  ed  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 212 del 31 agosto 1960.
             -   La   legge   n.   141/1963   reca:  "Modifica  della
          denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero  dei
          trasporti    e   dell'aviazione   civile   ed   istituzione
          dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile  presso  il
          suddetto   Ministero,   ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  64  del  7   marzo   1963.   Successivamente
          l'Ispettorato  ha  assunto  la  denominazione  di Direzione
          generale in base  alla  legge  31  ottobre  1967,  n.  1085
          (Gazzetta  Ufficiale  n.  298  del  29  novembre  1967). Il
          Ministero  dei  trasporti  e   dell'aviazione   civile   ha
          nuovamente   assunto  la  denominazione  di  Ministero  dei
          trasporti in  base  alla  legge  14  agosto  1974,  n.  377
          (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 26 agosto 1974).
             -   Il  D.P.R.  n.  438/1964  concerne  l'organizzazione
          periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione  civile
          ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 158 del 30
          giugno 1964.
             -  Il  D.P.R.  n.  746/1986  e'  stato  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  260  dell'8
          novembre 1986.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e l'integrazione delle e dei decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  primo  comma  dell'art. 5 del D.P.R. n. 746/1986,
          come modificato dal  decreto  qui  pubblicato,  risulta  il
          seguente:
             "I  lavori,  le  provviste  ed i servizi che per la loro
          natura debbono farsi in economia, sempre che la  competenza
          non  spetti  per  legge  al  Provveditorato  generale dello
          Stato, sono i seguenti:
              lavori   per   la   manutenzione  ordinaria  di  locali
          demaniali  o  presi  in  affitto,  con  relativi  impianti,
          infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e
          periferici;
              lavori   per   la  manutenzione  o  il  ripristino,  in
          conseguenza di eventi  di  qualsiasi  natura,  di  immobili
          destinati   all'esercizio  della  navigazione  aerea  e  di
          impianti relativi se di competenza della Direzione generale
          dell'aviazione civile;
              lavori   per   l'adeguamento  di  immobili  centrali  e
          periferici alle normative di sicurezza vigenti nazionali ed
          internazionali, a richiesta degli organi preposti;
              lavori  e provviste per la difesa dell'ambiente, per la
          derattizzazione e la disinfestazione dei luoghi di  lavoro,
          ritenuti  necessari  o richiesti dalle competenti autorita'
          sanitarie;
              lavori   di   riparazione  e  provviste  relative  alla
          conduzione di impianti idrici, elettrici,  elettronici,  di
          diffusione sonora, di depurazione biologica dei liquami;
              lavori  di  segnaletica  orizzontale  e  verticale  per
          l'attivita' operativa degli aeroporti;
              acquisto,  manutenzione,  riparazione  e adattamento di
          mezzi di trasporto o comunque in uso  presso  la  Direzione
          generale  dell'aviazione  civile  e  connessi all'attivita'
          aerea aeroportuale;
              locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature
          di  funzionamento,  eventualmente  gia'   installate,   per
          l'espletamento  di  concorsi  indetti dai competenti uffici
          centrali e per  l'organizzazione  di  convegni,  congressi,
          conferenze,   riunioni,   mostre  ed  altre  manifestazioni
          culturali  e  scientifiche  nonche'  per  esigenze  diverse
          connesse con l'attivita' del Ministero, quando non vi siano
          disponibili idonei locali demaniali;
              divulgazione  di  bandi  di  concorso  a mezzo stampa o
          altri mezzi di informazione;
              lavori   di   traduzione,  da  liquidarsi  comunque  su
          presentazione di  fatture,  qualora  l'amministrazione  non
          possa  provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente
          lavori di  copia  da  liquidarsi  dietro  presentazione  di
          apposita   fattura  e  da  affidare  unicamente  a  imprese
          commerciali con il proprio personale;
              rilegatura di libri e pubblicazioni;
              pulizia,   illuminazione  e  riscaldamento  dei  locali
          adibiti a sede degli uffici centrali e periferici;
              acquisto   di   materiali   ed  oggetti  necessari  per
          l'esecuzione di lavori e servizi;
              spese   per  servizi  di  pulizia  e  illuminazione  di
          aeroporti;
              acquisto,   manutenzione,  riparazione  e  modifica  di
          impianti, macchinari e apparecchiature ed attrezzature  per
          laboratori  e  servizi ivi comprese le macchine da scrivere
          per calcolo e per riproduzione;
              manutenzione,   acquisto,  riparazione  e  modifica  di
          apparecchiature  radiotelevisive,   ricetrasmittenti,   per
          telefonia, per registrazione e per sicurezza aeroportuale;
             noleggio  di velivoli da adibire a occasionali controlli
          in volo  delle  rotte,  degli  scali  e  della  rispondenza
          operativa degli apparati;
              recupero   e   trasporto  di  relitti  di  velivoli  da
          assoggettare  ad  accertamenti  tecnici,  esecuzione  degli
          accertamenti  stessi  e  spese  per  il funzionamento delle
          commissioni  ministeriali   di   inchiesta   sui   sinistri
          aeronautici;
              noleggio  ed  esercizio di mezzi speciali e acquisto di
          prodotti da utilizzare per lo  sgombero  della  neve  negli
          aeroporti;
              giardinaggio e falciatura d'erba negli aeroporti".