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LEGGE 22 novembre 1990, n. 348

Modifica alle disposizioni relative alla commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

note: Entrata in vigore della legge: 12/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-8-1993
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936,  n.  1548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 11. - 1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  di  grazia  e
giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti. 
  2. Una copia aggiornata di  tale  ruolo  e'  conservata  presso  le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  3. La nomina a  revisore  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro
Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta: 
    a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia; 
    b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero
di grazia e giustizia o da un suo delegato; 
    c) da un funzionario del Ministero del tesoro; 
    d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale; 
    e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato; 
    f) da un funzionario della Banca d'Italia; 
    g)  da  un  rappresentante  dell'Associazione  fra  le   societa'
italiane per azioni; 
    h) da  un  rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri; 
    i) da un componente designato dal Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in  rappresentanza  dell'organizzazione  sindacale
maggiormente        rappresentativa         delle         professioni
economico-amministrative. 
  4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione
e' presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3. 
  5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del  comma  3  sono
designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal  Governatore
della  Banca  d'Italia,  dal  presidente  dell'Associazione  fra   le
societa' italiane  per  azioni,  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e sono preferibilmente scelti tra  funzionari  muniti  della
laurea in scienze economiche e commerciali. 
  ((6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere  c),  d),  e),
f), g) ed i) del comma 3 sono altresi' designati  due  supplenti  che
siano in possesso dei medesimi requisiti.)) 
  7.  I  componenti  supplenti  partecipano   alle   riunioni   della
commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi
che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresi' a
questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico. 
  8. La commissione e' regolarmente constituita con  la  presenza  di
almeno cinque membri. 
  9. La commissione dura in carica cinque  anni;  i  suoi  componenti
possono essere confermati". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 22 novembre 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI