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LEGGE 22 novembre 1990, n. 348

Modifica alle disposizioni relative alla commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

note: Entrata in vigore della legge: 12/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
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Testo in vigore dal:  12-12-1990 al: 29-8-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti.
2. Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. La nomina a revisore è disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta:
a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;
b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato;
c) da un funzionario del Ministero del tesoro;
d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) da un funzionario della Banca d'Italia;
g) da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni;
h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative.
4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3.
5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali.
6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 3 è altresì designato un supplente che sia in possesso dei medesimi requisiti.
7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresì a questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico.
8. La commissione è regolarmente constituita con la presenza di almeno cinque membri.
9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il R.D.L. n. 1548/1936 reca: <<Disposizioni relative ai
sindaci delle società commerciali>>.