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LEGGE 22 novembre 1990, n. 342

Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990.

note: Entrata in vigore della legge: 25/11/1990
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Testo in vigore dal: 25-11-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  fondo  per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del
Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, opera
con decorrenza dal 1  gennaio 1990, ed e' integrato, per  il  periodo
1    gennaio-30   giugno  1990,  dalla  quota  di  cui  al  comma  13
dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266, nonche', fino al 31 dicembre successivo, dalla somma di
lire 38.533.200.000.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  fondo  per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del
Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, opera
con decorrenza dal 1  gennaio 1990, ed e' integrato, per  il  periodo
1    gennaio-30   giugno  1990,  dalla  quota  di  cui  al  comma  13
dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266, nonche', fino al 31 dicembre successivo, dalla somma di
lire 38.533.200.000.