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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1990, n. 280

Provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/10/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 361 (in G.U. 03/12/1990, n.282).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1990)
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Testo in vigore dal:  5-10-1990 al: 3-12-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'ordinanza del 27 luglio 1990, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato la predetta ordinanza;
Considerato che la conseguente interruzione della pesca al pesce spada comporta gravi conseguenze sull'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure finanziarie per ridurre gli effetti economici negativi conseguenti alla sospensione dell'attività di pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere un'indennità una tantum ai titolari di licenze di pesca, di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.
2. L'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i membri dell'equipaggio, nonché le modalità tecniche di erogazione della stessa indennità, sono fissati con decreto del Ministro della marina mercantile.
3. L'importo totale di indennità non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la somma di 10 miliardi.