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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1990, n. 280

Provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/10/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 361 (in G.U. 03/12/1990, n.282).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1990)
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Testo in vigore dal: 4-12-1990
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  l'ordinanza  del  10  luglio  1990  con  cui  il   Tribunale
amministrativo regionale per il  Lazio  ha  sospeso  l'efficacia  del
decreto del Ministro della marina mercantile in data 30  marzo  1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990,  recante
misure tecniche per l'uso delle reti da posta derivanti; 
  Vista l'ordinanza del 27 luglio 1990, con la quale il Consiglio  di
Stato ha confermato la predetta ordinanza; 
  Considerato che la conseguente interruzione della  pesca  al  pesce
spada comporta gravi conseguenze sull'occupazione,  specialmente  nel
Mezzogiorno; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
finanziarie per ridurre gli effetti  economici  negativi  conseguenti
alla sospensione dell'attivita' di pesca; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della marina mercantile, di  concerto  con  i  Ministri  del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il Ministero della marina mercantile e' autorizzato a  concedere
un'indennita' una tantum ai titolari di  licenze  di  pesca,  di  cui
all'articolo 4 della legge 17  febbraio  1982,  n.  41,  obbligati  a
sospendere l'attivita' di pesca con  l'attrezzo  denominato  rete  da
posta derivante. 
  2. L'ammontare dell'indennita' per ciascuna impresa e per i  membri
dell'equipaggio, nonche' le modalita' tecniche  di  erogazione  della
stessa indennita', sono fissati con decreto del Ministro della marina
mercantile. 
  ((2-bis. I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie
di porto sugli accreditamenti disposti  dal  Ministero  della  marina
mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo
comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni e integrazioni)). 
  ((3. L'ammontare complessivo delle indennita' corrisposte ai  sensi
dei commi precedenti non puo' superare, per ciascuno degli anni  1990
e 1991, l'importo di lire 10 miliardi )).