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DECRETO-LEGGE 28 settembre 1990, n. 267

Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/09/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1991)
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Testo in vigore dal:  29-9-1990 al: 28-11-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
1. Sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altri titoli partecipativi analoghi o similari nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti. Sono altresì soggette alla medesima imposta le plusvalenze derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Agli effetti del presente decreto le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo, risultante dalla certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, nel caso di acquisto a titolo gratuito, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni; ai fini del computo della plusvalenza imponibile l'ammontare del prezzo o del valore di acquisto è maggiorato del 3 per cento per ciascun anno compiuto, intercorso tra la data di acquisto e quella di realizzo.
2. Sono soppressi la lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 e il comma 3 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.