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LEGGE 2 agosto 1990, n. 235

Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico della zona del Vajont.

note: Entrata in vigore della legge: 29/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-8-1990 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 19-quater, primo comma, lettera a), della legge 4 novembre 1963, n. 1457, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e lire 5 miliardi per l'anno 1992.
2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per il 1991 e il 1992 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando la voce "Rifinanziamento della legge n. 1457 del 1963, articolo 19, lettera a), a favore delle imprese che si insediano nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont e nella provincia di Belluno".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del primo comma dell'art. 19-quater della legge n. 1457/1963 (Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963), è il seguente:
"Art. 19-quater. - Alle imprese che si insediano nelle aree di cui al precedente articolo 19- bis sono concessi:
a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;
b) un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'art. 19, lettera a), e quello predetto".
- Il testo dell'art. 19, lettere a) e b), della citata legge n. 1457/1963 è il seguente:
"Art. 19. - Con convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:
a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, previsto dall'articolo 12, con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione;
b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16, primo comma".