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LEGGE 7 agosto 1990, n. 230

Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

note: Entrata in vigore della legge: 26/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  26-8-1990 al: 31-12-2019
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1991 e 1992 e, per il 1990, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, è corrisposto un contributo in conto capitale rispettivamente di lire 120 milioni per il 1990, lire 100 milioni per il 1991 e lire 100 milioni per il 1992 per ciascun impianto di diffusione radiofonica che, sulla base delle documentazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, risulti essere stato utilizzato per diffondere i propri programmi nell'intero triennio 1986-1988, alle imprese radiofoniche private che nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, abbiano:
a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti;
b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle regioni;
c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 o dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della citata legge n. 67 del 1987.
2. Condizione per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 è l'impegno delle imprese a rispettare nel quinquennio 1990-1994 le condizioni previste alle lettere a) e b) del comma medesimo. Tale impegno deve essere comunicato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 416/1981 reca: "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria":
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 410/1987 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché per la verifica periodica della loro persistenza) è il seguente:
"Art. 2. (Documentazione). - 1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
1) la sede legale dell'impresa, l'ubicazione degli impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonché l'ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni;
2) la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione emittente e il tribunale presso il quale è stata effettuata la registrazione;
3) il giornalista professionista o pubblicista direttore responsabile della testata;
4) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla società che esercita l'impresa radiofonica;
5) le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun giorno dell'anno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore 20;
6) le ore di trasmissione dei propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione di cui al n. 5);
7) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto nonché del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della società esercenti l'impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa;
c) nel caso che la società esercente l'impresa di radiodiffusione sia costituita in forma cooperativa, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'elenco dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei contributi, con la qualifica professionale, nonché, nel caso delle cooperative di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come sostituito dall'art. 4 della legge, l'elenco dei dipendenti dell'impresa aventi rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa medesima;
d) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa all'anno 1988, nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell'art. 1, devono essere allegati i dischi o nastri contenenti, per ciascun anno la registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al n. 5) della lettera a). Ai fini della comunicazione del palinsesto, a decorrere dal 1› gennaio 1988, presso le imprese di radiodiffusione sonora che deve essere istituito apposito registro, con pagine numerate e vidimate da notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto a disposizione del Servizio dell'editoria.
2. Per le domande successive alla prima, è consentito far riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dell'articolo 7, semprechè non siano intervenute variazioni.
3. Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partito politico, in aggiunta ai documenti suindicati, devono altresì essere allegati alla domanda:
a) i bilanci dell'anno di riferimento dei contributi e dell'anno precedente (redatti ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile);
b) la certificazione degli stessi da parte della società di revisione aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ed iscritte nell'albo speciale di cui all'articolo 9 dello stesso decreto, ovvero, nel caso vengano richiesti i contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge per l'anno 1986, una speciale relazione per gli anni 1985 e 1986, con particolareggiata evidenziazione, dei costi, redatta da società di revisione aventi i requisiti suddetti;
c) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il soggetto esercente l'impresa di radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non controlli, direttamente o indirettamente, organi di informazione che usufruiscano dei contributi di cui all'articolo 9, comma 6, della legge.
4. I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed esclusivamente concernenti l'attività caratteristica e propria dell'impresa di radiodiffusione sonora. Analogo criterio vale anche per gli ammortamenti.
5. L'utilizzazione della frequenza, indicata dall'impresa di radiodiffusione sonora nella domanda, non costituisce titolo prioritario in sede di futura regolamentazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi".
- Il testo dell'articolo 11 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente:
"Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione).
1. - Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul sistema radiotelevisivo misto, le imprese radiofoniche costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, o letterari per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a far tempo dal 1› gennaio 1986:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9,
viene corrisposto a cura del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza".
La citata legge n. 67/1987 è entrata in vigore il 10 marzo 1987 (n.d.r.).