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DECRETO-LEGGE 6 agosto 1990, n. 220

Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/8/1990.
Decreto-Legge convertito dalla L. 05 ottobre 1990, n. 278 (in G.U. 05/10/1990, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/1999)
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Testo in vigore dal:  6-8-1990 al: 22-11-1990
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la dichiarazione sulla invasione del Kuwait da parte dell'Iraq, resa il 4 agosto 1990 dalla Comunità economica europea e dai suoi Stati membri;
Viste le misure concordate e previste nella suddetta dichiarazione, tra le quali figura l'adozione di adeguati provvedimenti intesi a congelare i beni iracheni nel territorio degli Stati membri;
Visto il perdurare della occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana alla decisione della Comunità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorché detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla Repubblica dell'Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla Repubblica dell'Iraq medesima.