stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 luglio 1990, n. 208

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN).

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2002)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  18-8-1990 al: 9-12-2002
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), con sede in Roma, determinato in lire 2.800 milioni con la legge 10 luglio 1984, n. 325, viene elevato, dal 1 gennaio 1990, a lire 10.000 milioni.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge 10 luglio 1984, n. 325, reca: "Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione di un contributo straordinario".